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Giovedì, 28 Marzo 2024
Ambiente

La norma che li vieta è del 2007: buste della spesa ancora illegali in 5 Regioni

Su 37 sacchetti prelevati presso punti vendita della grande distribuzione ben 20 non sono risultati a norma. I dati sono il risultato della campagna di monitoraggio di Legambiente che presenterà un esposto per garantire il pieno rispetto della legge

La legge Finanziaria del 2007 ha messo al bando i sacchetti per la spesa non compostabili fuori legge ma una buona fetta della grande distribuzione organizzata ancora non rispetta la norma. A dirlo è un'indagine condotta da Legambiente: su 37 buste prelevate da diverse catene di supermercati, 20 sono risultate essere illegali (il 54% del totale).

Il lavoro è stato effettuato tra la fine di novembre 2014 e le vacanze natalizie ed ha interessato tutto il territorio nazionale. Sono 5 le regioni dove sono stati prelevati i sacchetti non conformi: Campania (7 sacchetti), Basilicata (6), Puglia (3), Calabria (3) e Lazio (1).
Dividendo questo dato per provincia la situazione è la seguente: Potenza (6 sacchetti fuori legge), Avellino, Bari e Napoli (3), Vibo Valentia (2), Benevento, Catanzaro e Roma (1). 

"Siamo di fronte ad un diffusa situazione di illegalità nel settore delle buste per l’asporto delle merci, nonostante abbiamo evitato di fare verifiche sui tanti piccoli negozi commerciali e sui mercati rionali, dove la situazione è visibilmente ancor più evidente a causa di una azione capillare da parte di alcuni distributori che vendono, anche on line, sacchetti palesemente fuori legge. Il bando sui sacchetti di plastica è in vigore da anni, la norma è molto chiara e le multe previste dallo scorso mese di agosto sono salate. È arrivato il momento di far rispettare una legge che permette di ridurre l’inquinamento da plastica, di migliorare la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti e la produzione di compost di qualità, e di garantire la riconversione del vecchio modo di fare plastica da fonti fossili verso innovativi processi di chimica verde da fonti rinnovabili, come già avvenuto ad esempio nel polo industriale di Porto Torres. In seguito alla presentazione di questo nostro dossier ci aspettiamo che forze dell’ordine, polizie locali e magistratura si attivino per fermare questa diffusa situazione di illegalità. Legambiente presenterà un esposto per garantire il pieno rispetto della legge", scrive l'associazione in una nota. 

LA NORMATIVA. Era il dicembre 2006 quando grazie ad un emendamento dell’allora senatore Francesco Ferrante alla legge finanziaria 2007 (n. 296/2006) in Italia viene approvato il bando sulla commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili e non compostabili con una visione di sviluppo verde dell’economia, di progresso tecnologico e di sostenibilità dell’ambiente, con un percorso che ancora nessun altro stato in Europa ha del tutto avviato. Alla legge finanziaria 2007 sono seguite diverse norme, la principale delle quali (decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2012, convertito nella legge n. 28 del 24 marzo 2012) ha ulteriormente definito i dettagli del bando. Gli unici sacchetti commercializzabili secondo l’art. 2 della legge n. 28 del 2012 sono: sacchi compostabili monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo le certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati; sacchi riutilizzabili.

LE SANZIONI. Per chi commercializza, anche a titolo gratuito, sacchetti di plastica non compostabili o comunque non conformi alla legge sono previste sanzioni 
da 2.500 ai 25 mila euro. La multa può essere aumentata fino al quadruplo del massimo (quindi 100 mila euro), se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore (art. 4, legge 28/2012). All’accertamento delle violazione provvedono gli organi di polizia amministrativa.

COME RICONOSCERE UN SACCHETTO CONFORME ALLA LEGGE? I sacchetti monouso biodegradabili e compostabili conformi alla legge, che possono essere tranquillamente utilizzati anche per la raccolta differenziata della frazione organico dei rifiuti, devono avere: la scritta “biodegradabile e compostabile”; sul sacchetto la citazione dello standard europeo “UNI EN 13432:2002”; il marchio di un ente certificatore, che tutela il consumatore come soggetto terzo. Eccone alcuni tra i più noti:

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