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Giovedì, 28 Marzo 2024
Occhio alla notifica

Le multe via Pec: la sgradita sorpresa nella casella email che nessuno guarda

I verbali in posta elettronica certificata possono essere contestati? Sì, anche in virtù della sentenza del Garante privacy del 17 novembre 2021. Facciamo chiarezza

Fino a qualche anno fa le multe commesse per infrazioni stradali venivano trasmesse ai trasgressori attraverso la classica raccomandata. Da gennaio 2018, tuttavia, è possibile ricevere la notifica di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada direttamente sul proprio indirizzo PEC per coloro che lo possiedono (oltre a Pubbliche Amministrazioni e gestori di Pubblici Servizi, sono obbligati a dotarsi di PEC i professionisti iscritti ad albi ed elenchi e i soggetti iscritti al registro delle imprese). Questa soluzione permette un risparmio di tempo, snellisce la burocrazia e permette il risparmio delle spese di notifica a carico del destinatario, che a volte possono anche superare i 20€.

Multe via PEC: chi possono raggiungere

Da quando è entrato in vigore il relativo decreto ministeriale approvato nel dicembre del 2017, il verbale dell'infrazione viene trasmesso direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'automobilista, purché questi ne possieda uno. Gli indirizzi PEC sono reperibili all'interno di elenchi pubblici ma possono essere forniti anche dagli automobilisti alle forze dell'ordine al momento della contestazione dell'infrazione.

In una prima fase, gli enti accertatori ricorrevano anche agli elenchi professionali per il reperimento degli indirizzi PEC, ma recentemente il Garante della privacy, attraverso una circolare del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2021 ha comunicato il blocco delle notifiche delle multe stradali ai professionisti tramite PEC, se l’indirizzo di posta elettronica certificata non appare come strettamente personale, ma riconducibile a utilizzi lavorativi (non può essere considerato come tale quello assegnato dall’Ordine di appartenenza). 

Il motivo, secondo il Garante, è che questa modalità configura il rischio di violazione della privacy del professionista destinatario, in quanto alla casella potrebbero accedere anche collaboratori, apprendendo delle sanzioni a suo carico. Un problema, questo, che dovrebbe definitivamente essere superato nel momento in cui sarà attivo l’INAD (ossia l'elenco pubblico contenente i domicili digitali) in cui si potrà specificare se la casella PEC è di lavoro o privata.

Multa via PEC: il contenuto del messaggio

Solitamente la multa che arriva via PEC ha per oggetto "Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada". Affinché il messaggio abbia validità, al suo interno devono essere necessariamente presenti la relazione di notifica con firma digitale (che indichi denominazione dell'amministrazione mittente, nome del responsabile della notifica, indirizzo PEC e nome dell'elenco consultato per il reperimento dell'indirizzo); una copia del verbale cartaceo o una copia conforme del documento informatico con firma digitale del mittente; un documento che contenga tutte le info utili all'automobilista per il proprio diritto alla difesa.

Multe via PEC: attenzione alla notifica

Un aspetto molto importante delle multe stradali inviate via PEC, è quello relativo alla ricezione e alla notifica, poiché dal momento in cui l'atto viene notificato partono i termini per la presentazione del ricorso o il calcolo della scadenza entro cui va pagato il verbale. Le multe via PEC vengono considerate "inviate" quando il sistema di posta certificata genera la ricevuta di accettazione e "notificate" quando è segnalata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio. Un dettaglio non indifferente, poiché la sanzione risulterà notificata anche nel momento in cui l'automobilista non abbia visualizzato il messaggio.

Multe via PEC: i casi in cui non possono essere notificate

Secondo quanto disposto dal Ministero dell'Interno, la multa non può essere recapitata via PEC quando la casella postale del destinatario risulta scaduta ((in questo caso viene spedita la copia cartacea tramite raccomandata, a spese del destinatario); quando la consegna PEC è impossibile per motivi indipendenti dall'automobilista e quando quest'ultimo non dispone di un indirizzo PEC (i cui oneri sono ovviamente a carico del trasgressore destinatario della sanzione).

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