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Sabato, 20 Aprile 2024
Lavoro

Coronavirus: l’avv. cassazionista, 'aggravamento del rischio assicurato'

Gaetano Scuotto, 'gli effetti negativi ‘in via mediata’, presto o tardi emergeranno'


Roma, 14 apr. (Labitalia) - "Non v’è dubbio che se ci riferiamo alle ipotesi tipizzate, per quanto possibile, dal codice civile e giurisprudenza, la pandemia da Covid-19 non può essere considerata un immediato aggravamento del rischio. Del vero, però, gli effetti negativi ‘in via mediata’, presto o tardi emergeranno”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Gaetano Scuotto, avvocato cassazionista, fiduciario di alcune tra le principali compagnie assicurative, nell’analizzare le possibili conseguenze economiche in danno delle compagnie, segnatamente alle polizze i cui rischi sono stati quotati in epoca antecedente alla odierna pandemia.


“Le difficoltà nella gestione straordinaria del Covid-19 - spiega - si trasfonde pedissequamente nella gestione dell’ordinario e questo, in termini di copertura assicurativa, significa aggravamento del rischio, pur senza che le compagnie incassino il proporzionale aumento del premio”.“Il decreto legge numero 23 dello 08.04.2020 - fa notare - non contiene le annunciate misure di contenimento volte ad argine le già sbandierate future azioni risarcitorie: questo si traduce, da un alto in implicito aggravamento del rischio, dall’altro espone le compagnie a dover, comunque, gestire un sempre crescente numero di sinistri che a lume delle pattuizioni non dovrebbero trovare copertura”.


“Parallelamente - sottolinea - permane la cd gestione ordinaria dei sinistri, il cui numero è in continua crescita per effetto, indiretto, anzi prima dicevamo mediato, dell’emergenza Covid-19. Pensiamo alla trasmissione del virus per via endonosocomiale (da paziente infetto a paziente sano), oppure alla sempre più faticosa gestione di situazioni cliniche che in tempi di pace, si sarebbero risolte e gestite senza alcun rallentamento, senza alcun differimento, senza alcun effetto pregiudizievole per il cittadino”. “E’ come una biglia su di un piano inclinato - fa notare Gaetano Scuotto - tanto più trascorre il tempo, tanto più guadagna terreno, tanto più viaggia veloce, tanto più sarà difficile fermarla. La pandemia è di per sé imprevedibile ed in termini giuridici non può costituire ipotesi di aggravamento del rischio perché al tempo della sottoscrizione era una ‘non ipotesi prevedibile’”.


Di converso, “la responsabilità per il contenimento e/o la prevenzione, se sussistente, è da ricercarsi nella gestione politica della vicenda, è da ricondursi a chi, per posizione apicale, non ha posto in essere atti e/o fatti tali da impedirne la diffusione. Del resto è questo il principio che regola la responsabilità del datore ex articolo 2087 del Codice civile (tutela delle condizioni di lavoro)”.


“La quotazione del rischio - avverte - è sintesi di diversi elementi certi, o quanto meno ponderabili, e laddove in progress, è legata alla stessa fonte, alla stessa genesi ben nota, certa e conosciuta alle parti: oggi ci troviamo di fronte ad un evento che ha squilibrato il sinallagma contrattuale, in uno alle sue pattuizioni, trascinando con sé la causa del contratto (premio c/ copertura)”.


“Se si conoscevano - osserva - gli effetti del virus, e non si è provveduto ad arginarli, non v’è motivo di gravare sulle compagnie. Se gli effetti non si conoscevano, non v’è, ragionevolmente, motivo di consideralo aggravamento del rischio”. In entrambi i casi, “una polizza ad hoc, sembra necessaria, e ciò anche per salvaguardare la tenuta dei premi precedentemente quotati in relazione alle polizze in essere”.


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