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Venerdì, 29 Marzo 2024
Lavoro

Covid: Consulenti lavoro, approfondimento su protocolli per sicurezza e vaccinazioni in azienda


Roma, 21 mag. (Labitalia) - Dalla lettura del nuovo 'Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro' appare evidente come finalmente si faccia riferimento per la prima volta alla figura del Responsabile del servizio prevenzione e protezione (Rspp), mai incredibilmente menzionata nel protocollo del 24 aprile 2020, e si rimarchi in più punti il ruolo fondamentale che ricopre il medico competente. Per contro, si è forse persa l’occasione di ribadire l’importanza della funzionalità e la necessità di elaborare un aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) in merito alla situazione pandemica in corso. E' quanto sottolinea la Fondazione studi dei consulenti del lavoro nell'approfondimento di oggi dedicato ai due protocolli riguardanti, rispettivamente, l’aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione virus Sars cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro e la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.


Infatti, il Dvr, sottolineano i consulenti del lavoro, deve riguardare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori” e deve contenere, tra l’altro, “l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, nonché l’individuazione delle procedure per l’attuazione di tali misure”. La valutazione “deve essere rielaborata immediatamente in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori”. Risulta quindi evidente che nel corso del 2020 in qualunque tipologia di azienda si sia manifestato un rischio biologico generico (non correlato alla mansione svolta) o sia stato modificato un rischio biologico per le mansioni svolte (attività sanitarie e similari) - tale da comportare cambiamenti in modo preponderante dell’organizzazione del lavoro, nonché l’introduzione di dispositivi di protezione individuale e collettivi - sia necessario procedere ad un aggiornamento della valutazione dei rischi.


Di enorme rilevanza è la previsione inserita nella premessa del nuovo protocollo e cioè che “la mancata attuazione del protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. Tale presupposto, continuano i consulenti del lavoro, rafforza la norma prevista dall’art. 29-bis del decreto Liquidità (dl n. 23/2020) convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 in cui 'i datori di lavoro adempiono all'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel 'Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e s.m.i.' nonché in altri protocolli e linee guida adottati a livello regionale, dalla Conferenza Stato Regioni oppure a livello nazionale. Pertanto, l’utilizzo e l’osservanza dei protocolli risulta essere una priorità assoluta di ogni datore di lavoro.


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