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Giovedì, 18 Aprile 2024
Lavoro

Covid: consulenti lavoro, introdurre non punibilità per datori lavoro

"La norma che la prevede per i sanitari va estesa agli imprenditori che rispettano norme sicurezza"


Roma, 14 apr. (Labitalia) - Il decreto legge n. 44/2021, quello che stabilisce l'obbligo della vaccinazione anti Covid per il personale sanitario, introduce anche "il tema della non punibilità del personale sanitario che inocula il vaccino seguendo tutte le necessarie prescrizioni". Lo evidenzia la Fondazione Studi consulenti del lavoro nell’approfondimento del 14 aprile 2021.


"Il decreto in effetti introduce uno scudo penale per i vaccinatori che dimostrino di avere compiuto il proprio dovere professionale con rigore e rispetto delle regole. Ma la stessa protezione non spetta al datore di lavoro dei medesimi dipendenti che scelgano di non vaccinarsi, creando contagio. Così come nessun accenno a un qualsiasi rilievo disciplinare è fatto per quest’ultimi", aggiungono gli esperti della Fondazione che chiedono invece di "prevedere per l’imprenditore una norma analoga a quella di cui all’articolo 3".


Entrando nel dettaglio la Fondazione Studi spiega che in realtà non basta una semplice previsione non punibilità come quella prevista dall'art.3 del dl 44/2021 a "creare uno scudo che possa mettere gli “esercenti le professioni sanitarie” e gli “operatori di interesse sanitario” al riparo dal procedimento penale in quanto tale". "La sussistenza di una causa di non punibilità deve essere, prima, accertata e, poi, dichiarata dall’Autorità Giudiziaria", dunque dopo aver svolto delle indagini dirette ad appurare che non vi siano state negligenza, imprudenza o imperizia nella somministrazione del medicinale.


Comunque a questo punto, osservano i consulenti del lavoro "non si comprende, a questo punto, per quale ragione, nel caso in cui nell’ambiente di lavoro fossero accertati casi di infezione, non potrebbe estendersi tale causa di non punibilità anche all’imprenditore “virtuoso” (quello, cioè, che si è scrupolosamente attenuto alle norme impartite per evitare la diffusione del contagio)".


"Non vi è dubbio, infatti, che, in una fase storica come quella attuale, anche l’imprenditore si trovi a dover operare in una situazione di “rischio”, forse ben più elevato e ampio - in quanto “generico” - di quello (“specifico”) che corrono gli “esercenti le professioni sanitarie” e gli “operatori di interesse sanitario”, in quanto limitato a una particolare condotta che si verifica nel momento in cui viene effettuata l’iniezione", proseguono i consulenti.


"Prevedere per l’imprenditore una norma analoga a quella di cui all’articolo 3, sia pure con tutti i limiti sopra evidenziati, permetterebbe almeno di “compensare” con una causa di non punibilità il rischio che questi corre nel mantenere aperta l’unità produttiva e i costi che sostiene per la costante bonificazione dell’ambiente di lavoro".


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