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Giovedì, 25 Aprile 2024
Lavoro

Fase 3: il giuslavorista Fusani, 'occorre strategia ammortizzatori sociali medio-lungo termine'

"Dopo fine cig per Covid, attivabile cigo, ma procedura è molto più complessa"


Milano, 8 giu. (Labitalia) - "Per un rilancio efficace e duraturo dell’attività non basta usufruire degli ammortizzatori sociali previsti durante la crisi emergenziale del momento. Necessaria, sin da subito, una valutazione degli strumenti a disposizione degli imprenditori per una strategia a medio-lungo termine, attraverso la riorganizzazione del personale, la riprogrammazione delle attività e accordi sindacali che permettano una rimodulazione ad hoc dell’orario di lavoro". Lo dice ad Adnkronos/Labitalia l'avvocato giuslavorista Mario Fusani, co-fondatore di GF Legal.


"Il dl 34 del 2020 (Rilancio Italia), ha aumentato a 18 il numero complessivo di settimane per cui può essere richiesta la cassa integrazione, sia ordinaria che in deroga. Nello specifico, dopo un primo periodo di 9 settimane, i datori di lavoro colpiti dalla pandemia potranno richiedere un ulteriore periodo di ulteriori 5 settimane, utilizzabili fino al 31 agosto 2020. È prevista, infine, un ulteriore proroga di 4 settimane, usufruibili, però, soltanto a partire dal 1 settembre 2020, fatta eccezione per alcuni specifici datori di lavoro", ricorda Fusani che è esperto di arbitrato lavoro.


Il Decreto Rilancio ha, inoltre, previsto che tutte le domande per cig con causale “Covid-19” devono essere inoltrate direttamente all’Inps, e non più alle singole Regioni. Lo stesso Istituto di previdenza (messaggio 2101) ha illustrato le nuove semplificazioni procedurali, per le domande di Cassa Integrazione Ordinaria. Nello specifico, L’Istituto ha illustrato la nuova funzione “Copia Domanda” che permette di duplicare automaticamente, per la nuova istanza di proroga, i dati già inseriti per la precedente domanda, fatta eccezione per il ticket e per gli allegati, che però sono facoltativi in caso di causale “Covid 19 nazionale”.


"È verosimile, inoltre, ritenere che molte aziende si siano rivolte direttamente all’Inps, per conoscere le esatte modalità di calcolo delle settimane di Cigo". Un calcolo non semplice in effetti e che si basa, spiega l'avvocato Fusani "sui giorni di integrazione salariale effettivamente fruiti, che comprendono tutti quei giorni in cui anche un solo lavoratore e anche soltanto per un’ora sia stato posto in Cigo". Dalla somma delle giornate in cui si è fruito dell’ammortizzatore sociale, poi si dovrà risalire al numero di settimane, dividendo tale somma per 5 o per 6 (a seconda del numero di giornate lavorative settimanali).


Ad esempio un’azienda richiede 6 settimane per il periodo dal 23 marzo al 4 maggio. Alla fine del periodo vengono conteggiate 25 giornate in cui si è fruito della Cigo: dividendo per i 5 giorni lavorativi settimanali, dunque, si ottengono le settimane in cui si è usufruito della Cassa, cioè 5. In questo caso, quindi, l’azienda potrà avvalersi di una ulteriore settimana di cigo. Questo comporta, spiega l'avvocato che sia "plausibile ritenere che le 14 settimane di cigo, utilizzabili per tutto il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto, possano non bastare. Ad oggi, infatti, non è dato sapere se i periodi concessi dal Governo verranno ulteriormente incrementati prima del 31 agosto o se, invece, rimarrà la divisione temporale prevista dal Decreto Rilancio".


"È, quindi, opportuno che ogni azienda provveda ad una gestione accurata dei periodi di integrazione disponibili. Tale risultato è possibile, ad esempio, mediante aspecifici accordi sindacali che permettano una rimodulazione ad hoc dell’orario di lavoro e che consentano una rotazione dei turni tale da permettere un ricorso corretto e calcolato alle giornate di Cigo. Una efficace programmazione, infatti, costituisce l’unica via per gestire al meglio le settimane di Cassa Integrazione Ordinaria concesse con causale “Covid 19”".


Ma quali possono essere le possibili soluzioni per le aziende dopo aver esaurito la cassa integrazione per causa Covid? "In tali casi,-spiega Fusani- l’unica soluzione parrebbe essere quella di fare ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria, come prevista prima della diffusione del coronavirus. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, così come regolamentata prima della pandemia, costituisce l’unico ammortizzatore sociale attivabile per periodi transitori di sospensione dell’attività causati da eventi non imputabili al datore di lavoro o da ragioni di mercato".


Ma per fare questi, avverte l'esperto "è necessario seguire un preciso iter, molto più articolato e complesso rispetto a quello previsto per l’emergenza pandemica in corso". "La procedura standard per le domande di Cigo, infatti, prevede che l’impresa debba comunicare preventivamente alle Rsa o alle Rsu, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, quelle che sono le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti e la durata che si prevede". "Se, poi, una delle parti lo richiede, subito dopo la comunicazione, vi deve essere un esame congiunto della situazione. L’intera procedura deve concludersi entro 25 giorni dalla data della comunicazione. Appare dunque evidente, che la procedura è molto più articolata rispetto a quella prevista per le “casse Covid”", ribadisce Fusani che è founding partner dello studio GF Legal (sedi a Milano, Roma e Londra) insieme a Cristina Gandolfi.


"Allo stato, dunque, appare evidente come nel prossimo futuro potremmo assistere ad uno sdoppiamento delle procedure per le domande di Cigo. Quelle aziende che non avranno terminato i periodi previsti dai decreti emergenziali, dunque potranno accedere alla Cassa tramite le procedure semplificate, ricorrendo anche alla “funzione Copia Domanda” prevista dal messaggio Inps n.2101/2020. Le imprese, che avranno finito le settimane di trattamento “emergenziale”, invece, dovranno necessariamente ricorrere alla Cigo senza i vantaggi e le semplificazioni garantite dalla disciplina emergenziale", conclude Fusani.


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