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Giovedì, 25 Aprile 2024
Lavoro

Lavoro: Consulenti, ecco quando cig si può cumulare con altre attività


Roma, 26 apr. (Labitalia) - I lavoratori che fruiscono degli ammortizzatori sociali possono svolgere contemporaneamente altre attività lavorative, senza perdere i diritti correlati al rapporto di lavoro in essere, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 8 del dlgs. n.148/2015.


Il tema, alla luce dell’aumento diffuso dei trattamenti di cassa integrazione previsti dalla normativa emergenziale scaturita dall’epidemia da Covid-19, è al centro dell’approfondimento di oggi della Fondazione studi consulenti del lavoro, in cui vengono analizzate le principali circostanze secondo cui si ritiene ammissibile la totale cumulabilità della remunerazione collegata alla nuova attività con l’integrazione salariale, insieme ad una panoramica sui casi laddove si registra una parziale cumulabilità o una piena incompatibilità.


Nella parte conclusiva del documento anche un focus sui casi in cui vige l'obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore chiamato a svolgere l’attività lavorativa, al fine di evitare la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, e del datore di lavoro. In particolare, in caso di nuova attività di lavoro dipendente, la cui collocazione temporale è disposta in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno rispetto all’attività lavorativa sospesa, e quindi con essa compatibile, si riscontra, secondo i consulenti del lavoro, la piena cumulabilità del reddito derivante dalla nuova attività lavorativa e il trattamento di integrazione salariale.


Tale ipotesi ricorre, spiegano i consulenti del lavoro, nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, con riduzione dell’orario ordinario giornaliero ovvero con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati. Anche per i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro intermittente con altro datore di lavoro vige comunque il principio secondo cui, se la prestazione avviene in orari o giorni che non coincidono con le fasce di orario di lavoro previste dal contratto che ha dato origine alla cassa integrazione, non vi è incompatibilità e i relativi redditi percepiti sono cumulabili senza alcuna riduzione. Da ultimo si segnala che vi è compatibilità anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché le due attività siano tra loro compatibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro.


Secondo i consulenti del lavoro, stante la disposizione normativa secondo cui l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è solitamente cumulabile con l’integrazione salariale. In tali casi, dunque, il trattamento di integrazione salariale viene sospeso in coincidenza delle giornate in cui è stata effettuata la nuova attività lavorativa.


Tuttavia, come precisato dall’Inps, ricordano i consulenti del lavoro, qualora il lavoratore dimostri che il compenso per tale attività sia inferiore all'integrazione stessa avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito. Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, quest’ultimo risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante. In linea generale, spiegano i consulenti del lavoro, si riscontra una piena incompatibilità nei casi in cui il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Tale ipotesi, peraltro, è ribadita dall’Inps all’interno della circolare n. 107/2010, in cui viene fatto espresso richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 195/1995.


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