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Martedì, 23 Aprile 2024
Salute

Covid: bozza dl, sanitari no vax spostati, demansionati o con stipendio sospeso


Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - Obbligo di vaccinarsi contro Covid-19, con possibilità, in caso di rifiuto, di essere sospesi o demansionati, fino ad arrivare alla sospensione dello stipendio se necessario. E' quanto prevede la bozza del decreto legge sul tavolo del Cdm, a proposito del dibattuto tema degli operatori sanitari no vax.


"Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati", viene messo in chiaro nel testo.


La vaccinazione è obbligatoria ma "può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale". Quanto un dipendente non risulta vaccinato, nonostante l'obbligo di sottoporsi a somministrazione, "l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2".


Il datore di lavoro "adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori", ma "con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato". La sospensione "mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021".


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