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Venerdì, 19 Aprile 2024
Salute

Tonolo, 'malati costretti a cambiare regione per trovare medicina prescritta dal medico'

'No ad automatismi sui generici - Violato principio di uguaglianza cure sul territorio'


Roma, 25 ago. (Adnkronos Salute) - Una "crescente difficoltà dei pazienti reumatici di ottenere, specialmente in alcune regioni come Lazio, Campania, Toscana e Piemonte, il farmaco prescritto dal medico reumatologo in quanto non approvvigionato dalle farmacie ospedaliere poiché non aggiudicatario di gara" accanto a una "forte preoccupazione per le indicazioni d'uso dei farmaci biosimilari". A denunciare il disagio dei malati in una lettera inviata tra gli altri al rappresentanti regionali di Toscana e Lazio, è l'Anmar - Associazione nazionale malati reumatici.


I pazienti - afferma l'Associazione in una nota - chiedono che sia tutelata l’autonomia decisionale del medico che liberamente sceglie in scienza, coscienza e responsabilità quale farmaco sia terapeuticamente appropriato per la cura del proprio paziente; che siano garantiti la prescrivibilità e l’approvvigionamento dei farmaci non aggiudicatari di gara (oltre il terzo classificato) e di quelli non ammessi oltre che, naturalmente, la loro rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale. Inoltre - sottolinea l'Anmar - non vi deve essere nessuna sostituibilità automatica su sollecitazione del farmacista-dispensatore che non sia stata approvata dal medico prescrittore e stabilita su evidenze scientificamente accettabili.


"I malati - denuncia la presidente Anmar, Silvia Tonolo - sono costretti ad affrontare non solo la sofferenza per la gestione della patologia, spesso in aggiunta a comorbidità, ma anche la fatica per gli spostamenti in altre regioni per la ricerca del farmaco indicato dal medico quale miglior trattamento di cura per quel paziente in quel momento della sua malattia".


"Questa disomogeneità crescente - attacca Tonolo - tradisce i principi fondamentali sottesi alla Legge 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che ha previsto un modello di assistenza sanitaria fondato sui principi di uguaglianza di trattamento e di uniformità delle prestazioni su tutto il territorio. Auspichiamo - afferma - che i rappresentanti della politica sanitaria, i decisori di spesa e le aziende sanitarie territoriali tengano conto di quanto recentemente affermato dai giudici amministrativi in relazione alla prescrivibilità e all’approvvigionamento dei farmaci biologici non ammessi alla gara o esclusi dall’aggiudicazione".


Il punto di riferimento - ricorda la nota - è la sentenza del Consiglio di Stato n. 8370 del 28 dicembre 2020 che ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 11 quater dell’articolo 15 della Legge 135 del 2012. "I supremi giudici amministrativi - spiega Patrizia Comite, docente di diritto sociosanitario - hanno fermato i ripetuti tentativi di interpretare in modo restrittivo questa disposizione. Un’interpretazione che ha consentito ai decisori di spesa di varie Regioni di emettere circolari o raccomandazioni in base alle quali i clinici avrebbero obbligatoriamente dovuto prescrivere per il trattamento delle patologie reumatologiche uno dei tre farmaci biosimilari vincitori di gara, dato che le farmacie ospedaliere non sarebbero state approvvigionate con nessun altro farmaco".


"Noi, a più riprese, abbiamo contrastato questa interpretazione restrittiva ribadendo - sottolinea la legale - il principio per il quale se un clinico ritiene terapeuticamente appropriato prescrivere un originator al posto di un biosimilare o un altro biosimilare non aggiudicatario di gara ha il diritto di farlo, fornendo un’adeguata motivazione, e il costo deve essere coperto dal Servizio sanitario nazionale. La decisione in parola ribadisce dunque l'autonomia decisionale del medico”.


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