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Venerdì, 19 Aprile 2024
Il reato di tortura nel mondo

Quando la tortura è reato, una legge che l'Italia aspetta da 28 anni

L'Italia firmò la convenzione Onu nel 1989 ma ancora la tortura in Italia non è reato. Alla Camera dei Deputati si discute in terza lettura su un testo giudicato dai critici "impresentabile". E nel mondo siamo tra i peggiori

Con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge che introduce nell'ordinamento italiano il reato di tortura si è compiuto un passo decisivo per sbloccare la fase di stallo che dura da 28 anni, ovvero quando l'Italia si assunse l'impegno di ratificare la firma della Convenzione internazionale contro la tortura. 

Se la decisione del Senato dovesse essere confermata dalla Camera sparirà dal rapporto annuale di Amnesty International quella dicitura che rappresenta un'onta per i diritti civili della democrazia italiana: 

"Il parlamento italiano ancora non ha introdotto il reato di tortura nel codice penale, come invece richiesto dalla Convenzione contro la Tortura delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia nel 1989".

Alla terza lettura parlamentare, il provvedimento, che punisce anche l'abuso di potere dei pubblici ufficiali, passa all'esame della Camera dei deputati che dovrà decidere se confermare il testo o modificarlo ancora.

I sì al disegno di legge, ora in terza lettura alla Camera, sono stati 195, 8 i no, 34 gli astenuti:  a favore hanno votato non solo le forze di maggioranza (Partito Democratico e Ap), ma anche il Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Contraria anche la Lega Nord, 34 gli astenuti: tra questi i senatori di Sinistra italiana come annunciato in Aula da Corradino Mineo che ha sottolineato come il testo è frutto di un "accordo al ribasso".

Tra gli astenuti anche Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che teme l'uso strumentale che se ne potrebbe fare in futuro: "Sono stati introdotti dei filtri che possono impedire decisioni affrettate, ma ho sentito troppi giudizi sbagliati sulle forze di polizia perché alcuni diffidano di loro.Troppi togati sono pronti a saltare addosso alle forze di polizia. Non sarò in alcun modo loro complice".

Il testo del disegno di legge contro la tortura

Il testo in discussione ora in terza lettura alla Camera circoscrive i confini in cui si identifica il reato di tortura e la pena prevista per chi incorre nel nuovo reato. 

Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.

Il reato, come specificato dal legislatore, può essere commesso mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. 

Le aggravanti

Se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esecuzione del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni

Se dal reato deriva una lesione personale le pene sono aumentate: se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dal reato deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di trenta anni.

Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è l'ergastolo. Non sussiste nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Le norme per le forze di polizia

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale. 

No espulsioni verso uno Stato che applica la tortura

Il testo modifica anche la disciplina sull'immigrazione prevedendo che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a Tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di Tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di Tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.

Le critiche 

Il disegno di legge modifica il codice penale come auspicato da molti organismi internazionali, ma non sono mancate le critiche, anche 'pesanti', come quelle del senatore Pd e presidente della commissione Diritti umani Luigi Manconi: "non ho partecipato al voto sull'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento perchè lo considero un brutto testo. E la scelta di non votarlo è per me particolarmente gravosa visto che del disegno di legge che originariamente portava il mio nome, depositato esattamente il primo giorno della presente legislatura, non rimane praticamente nulla".

"Innanzitutto - spiega Manconi - perché il reato di tortura viene definito comune e non proprio, come vogliono invece tutte le convenzioni internazionali dal momento che si tratta di una fattispecie propria dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. Derivante, quindi, dall'abuso di potere di chi tiene sotto la propria custodia un cittadino. Inoltre, nell'articolato precedente, si pretendeva che le violenze o le minacce gravi fossero 'reiterate'.

Questa formula è stata sostituita nel testo attuale da 'piu' condotte'. Dunque il singolo atto di violenza brutale (si pensi a una sola pratica di water boarding) potrebbe non essere punito". "Ancora - prosegue Manconi -, la norma prevede perché vi sia tortura un verificabile trauma psichico. Ma i processi per tortura avvengono per loro natura anche a dieci anni dai fatti commessi. Come si fa a verificare dieci anni dopo un trauma avvenuto tanto tempo prima? Tutto ciò significa ancora una volta che non si vuole seriamente perseguire la violenza intenzionale dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio in danno delle persone private della libertà, o comunque loro affidate, quando invece è solo l'individuazione e la sanzione penale di chi commette violenze e illegalità a tutelare il prestigio e l'onore dei corpi e della stragrande maggioranza degli appartenenti".

La presidente del gruppo misto Loredana De Petris spiega: "Pur essendosi battuta per anni perché anche l'Italia, come tutti i principali Paesi democratici, si doti di una legge contro la tortura, non poteva fingere che la legge votata dal Senato rispondesse davvero alle esigenze. Non poteva chiudere gli occhi sullo stravolgimento del disegno originario".

Di testo "impresentabile, distante e incompatibile" con la Convenzione internazionale contro la tortura, parlano Amnesty International Italia e Antigone.

"Questa legge qualora venisse confermata - rilevano le due associazioni - sarebbe difficilmente applicabile: il limitare la tortura ai soli comportamenti ripetuti nel tempo e a circoscrivere in modo inaccettabile l'ipotesi della tortura mentale è assurdo per chiunque abbia un minimo di conoscenza del fenomeno della tortura nel mondo contemporaneo". Amnesty International Italia e Antigone, dunque, "con rammarico" prendono atto "del fatto che la volontà di proteggere, a qualunque costo, gli appartenenti all'apparato statale, anche quando commettono gravi violazioni dei diritti umani, continua a venire prima di una legge sulla tortura in linea con gli standard internazionali che risponda realmente agli impegni assunti 28 anni fa con la ratifica della Convenzione". 
 

Il reato di tortura nella storia e nel mondo

Gravemente in ritardo nel mettere al bando la tortura, l'Italia è il paese dove vennero scritte le prime potenti parole contro una pratica antica quanto l'uomo, ma del tutto inumana. Nel 1764 usciva "Dei delitti e delle pene" di Cesare Bonesana Beccaria, marchese di Gualdrasco e una delle menti più moderne dell'Illuminismo europeo.

I suoi scritti furono tradotti in legge per la prima volta dal Granducato di Toscana, che nel Codice Leopoldino del 1786 abolì, insieme alla tortura, la pena di morte. Ecco cosa scriveva, nel sedicesimo capitolo della sua opera, il Beccaria: "Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato". 

 "Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, è non devesi tormentare un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati"

Arrestato torturatore di profughi (da Agrigento Notizie)

La tortura viene ancora praticata in numerose parti del mondo. A sfogliare il rapporto annuale di Amnesty International si resta colpiti dal numero di paesi che non sono immuni dalla vergogna di questa pratica

Il reato di tortura nel mondo - L'Europa

Nel Regno Unito è stato uno dei Paesi più celeri ad attuare la Convenzione Onu del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e a prevedere la pena più severa, la detenzione a vita.

Nel Criminal Justice Act del 1988, dove nella Parte XI vi è un'apposita sezione dedicata alla tortura. In particolare l'articolo 134 stabilisce che un "un pubblico ufficiale o una persona che agisca in veste di pubblico ufficiale, quale che sia la sua nazionalità, commette reato di tortura se nel Regno Unito o altrove, infligga intenzionalmente grave dolore o sofferenza nell'esercizio, o nel preteso esercizio, delle sue funzioni".

Si stabilisce però che commette tortura anche chi la infligge "su istigazione di un pubblico ufficiale o una persona che agisca in veste da pubblico ufficiale".

Il comma 3 dell'articolo 134 definisce conme "irrilevante" se le sofferenze che consentono di definire un atto come tortura siano di tipo "fisico o mentale" o se "siano stati provocati da azioni o da omissioni", estendendone quindi il reato di tortura anche alla tortura psicologica. 

C'è un aspetto che ha sollevato qualche obiezione: nei commi 4 e 5 si legge che non vi sarebbe reato di tortura se chi ha posto in atto la condotta idonea a provocare gravi dolori o sofferenze possa provare di averlo fatto in virtu' di una legittima autorita', giustificazione o scusa. Il Regno Unito, a tal proposito, ha affermato che questi commi erano stati inseriti in ottemperanza alla parte finale dell'articolo 1 della Convenzione Onu, in cui il termine tortura "non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate". Per esempio "un chirurgo che provoca sofferenze nell'esercizio legittimo della sua professione".

La Francia ha ratificato nel febbraio 1986, poco più di un anno dopo la sua stipula, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Ed è all'articolo uno della Convenzione che si possono richiamare i giudici francesi quando incorrono in un reato di tortura: questo non è infatti definito con precisione dall'ordinamento giuridico d'oltralpe.

Sono i giudici che definiscono, caso per caso, gli "atti di tortura e di barbarie". Generalmente, si tratta di azioni violente estremamente gravi, che si traducono in un oltraggio all'integrita' fisica della vittima ma senza che ci fosse intenzione di uccidere. L'autore di tali atti dimostra una crudeltà estrema, che suscita l'indignazione generale. Il grado di punizione per tali atti dipende dalle conseguenze, dagli strumenti impiegati e dalle caratteristiche della vittima.

Secondo il Codice penale francese, articolo 222, l'autore rischia la condanna a 15 anni di reclusione criminale; la pena puo' essere aumentata a 20 anni se le vittime sono bambini sotto i 15 anni, persone vulnerabili come anziani, ammalati, invalidi o donne incinte, o ancora se gli atti sono stati commessi utilizzando o minacciando l'uso di un'arma. La pena potra' arrivare a 30 anni se gli atti di tortura o di barbarie sono commessi su un minore di 15 anni da un parente legittimo, naturale o adottivo o da qualsiasi altra persona che ha un'autorita' sul minore, o ancora se gli atti sono commessi da una banda organizzata o in modo ripetuto su un minore di 15 anni o su una persona vulnerabile o se questi atti hanno provocato una mutilazione o un'infermita' permanente. Se la vittima muore, anche senza che l'autore ne avesse avuto l'intenzione o se gli atti di tortura sono accompagnati o seguiti da altri crimini (escluso lo stupro, reato regolato da norme specifiche), la pena potra' essere portata all'ergastolo.

Oltre a questo, il giudice puo' condannare l'accusato a pene complementari come l'interdizione dalla funzione pubblica o da altre attivita' professionali o sociali durante le quali il reato sia stato commesso, il ritiro della patente o del permesso di caccia, la confisca di armi, l'interdizione dai diritti civili e familiari, l'obbligo di compiere servizi sociali, l'interdizione del soggiorno sul territorio francese o, al contrario, l'obbligo di restarvi senza possibilita' di espatriare per un periodo di 5 anni. Cosi' come per l'omicidio e l'avvelenamento, a seconda della gravita' degli atti commessi il giudice puo' decidere che la persona riconosciuta colpevole di tortura o di atti di barbarie non beneficera' di esenzioni o riduzioni di pena. Queste sono invece previste se il "torturatore" ha avvertito le autorita' permettendo di identificare i suoi complici evitando che commettessero ulteriori atti criminali. Infine, le persone giuridiche nel nome delle quali vengono commessi atti di tortura o barbarie possono essere condannate, oltre che a un'ammenda superiore di 5 volte rispetto a quella in cui incorre una persona fisica, ovvero un milione di euro se non sono previste sanzioni pecuniarie per le persone fisiche, al suo scioglimento, senza che questo impedisca la condanna dei dirigenti e dei responsabili per gli atti commessi nel nome della societa' stessa.

In Germania il divieto di tortura è ancorato alla Costituzione: non esiste una norma specifica nell'ordinamento tedesco, ma una serie di articoli di legge del codice penale in cui la fattispecie della tortura è specificata in maniera molto esplicita, con pene di reclusione che possono andare da 3 ai 10 anni. E' a questa "chiarezza" che si richiamano i giuristi tedeschi, a partire dall'articolo primo della Legge fondamentale della Repubblica federale, secondo cui "è dovere di ogni potere statale rispettare e proteggere la dignità dell'uomo".

Sempre nel testo costituzionale, al comma 1 dell'articolo 104, si afferma che le persone tratte in arresto "non possono essere sottoposte ne' a maltrattamenti morali, ne' a maltrattamenti fisici". Non solo. Nel codice penale vi è un esplicito ancoramento agli articoli 3 e 15 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, in cui si afferma che nessuno individuo possa essere "sottoposto alla tortura oppure a punizioni o trattamenti disumani o umilianti", nonchè che queste disposizioni valgono anche "se la vita della nazioni e' minacciata dalla guerra o da altra emergenza di natura pubblica".

Per quanto riguarda le norme specifiche (gli articoli 240 e 343 del codice penale), è prevista la reclusione fino a 3 anni - elevata a 5 anni per reati gravi - "per chiunque con violenza o minaccia di un male sensibile costringe antigiuridicamente una persona a fare, tollerare od omettere alcunche'", nonche' una reclusione fino a 10 anni per chi - per esempio un pubblico ufficiale - "costringe a rendere dichiarazioni o ad ometterle nel corso di un procedimento giudiziario", laddove si specifica che anche solo un "tentativo" in questo senso è punibile. Inoltre, c'è anche l'articolo 136a del codice di procedura penale, che vieta qualunque tipo di costrizione della volonta' per le persone sottoposte a procedimento giudiziario. In questo articolo si precisa anche che le modalita' di queste eventuali costrizioni possano comprendere, oltre ovviamente a qualsiasi tipo di martoriamento fisico grave, dal generico "maltrattamento" all'induzione della stanchezza, passando dall'inganno e persino dall'ipnosi. E' questo complesso di norme a far si' che il rifiuto assoluto delle pratiche di tortura debba intendersi come implicito nello stesso articolo 1 della Costituzione tedesca, dove si afferma che "la dignità dell'uomo è intangibile". 

Il reato di tortura nel mondo - Stati Uniti

Negli Stati Uniti la tortura è vietata dal 1994 ma "black sites" all'estero. L'ottavo emendamento della Costituzione americana proibisce di infliggere "pene crudeli e inconsuete". Non si parla esplicitamente di tortura ma almeno dagli anni Ottanta, la Corte Suprema americana ha stabilito che la tortura è contro la legge in base all'ottavo emendamento.

Lo stesso Neil Gorsuch, il conservatore nominato dal presidente Donald Trump come nono giudice della Corte Suprema e fautore di un'interpretazione letterale della Costituzione, durante l'audizione di conferma al Senato, ha indicato l'ottavo emendamento tra i provvedimenti che vietano la tortura. Il "Torture Act" (formalmente noto come Titolo 18, Parte I, Capitolo 113C del Codice statunitense) proibisce la tortura da parte di dipendenti federali contro persone "in loro custodia o sotto il loro controllo", fuori dagli Stati Uniti. Con tortura si intendono atti deliberati per infliggere dolore, sofferenza fisica e mentale. Il "Torture Act" e' composto di tre sezioni (2340, 2340A e 2340B) che definiscono il crimine di tortura e prevedono pene dure per chiunque - cittadini americani e non - commetta atti di tortura fuori dagli Usa. Una persona giudicata colpevole di atti di tortura rischia fino a 20 anni di carcere o anche la pena capitale se la persona muore in seguito alle sevizie inflitte.

 Il "Torture Act" venne introdotto nel 1994, dopo la ratifica da parte degli Stati Uniti della Convenzione Onu contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli (Cat), adottata il 10 dicembre del 1984. C'e' un'altra sezione del codice Usa dedicata alla tortura (Titolo 28, Parte IV, Capitolo 85, Sezione 1350). E' l'atto di protezione delle vittime di tortura del 1991. Consente alle vittime o ai familiari di coloro che sono morti, senza essere stati processati, di fare causa ai loro aguzzini presso i tribunali statunitensi, indipendentemente dalla loro cittadinanza e da dove le torture sono avvenute. 

Entrambe queste leggi contengono identiche, non specifiche, definizioni di tortura. Si parla di "infliggere intenzionalmente (o minacciare di infliggere) dolore fisico o sofferenze severe", di somministrazione di psicofarmaci o di minacce riguardanti altre persone, presumibilmente familiari. Nel 2002 l'Onu ha aggiunto un protocollo opzionale al Cat per poter effettuare ispezioni a sorpresa nelle carceri. Gli Usa non lo hanno firmato perchè ritengono che verrebbero cosi' violati i diritti degli Stati che in America regolamentano il reato di tortura a livello domestico. Il 17 settembre del 2001, sei giorni dopo gli attentati alle Torri Gemelle, la Casa Bianca conferi' alla Cia il pieno potere di arrestare potenziali terroristi e di creare un nuovo sistema di interrogatorio "rafforzato". Nel 2003, il dipartimento di Giustizia americano dichiarò che "l'ottavo emendamento non trova applicazione" quando si tratta di ottenere "informazione di intelligence da parte di combattenti catturati".

Le carceri segrete della CIA. Nel 2014 un rapporto del Senato denunciò brutali torture da parte della Cia contro i sospetti terroristi di al-Qaeda nelle carceri segrete all'estero, i 'black sites' della Cia, nonchè altre strutture militari come la base aerea di Bagram in Afghanistan. Tra gli episodi citati dal rapporto, quello di Khalid Sheikh Mohammed, una delle menti dell'11 settembre che fu sottoposto al 'waterboarding', una pratica di soffocamento con acqua, per 183 volte.

Solo dopo anni di polemiche e scandali per le torture sui prigionieri, il presidente George W. Bush, nel 2007, ha firmato un ordine esecutivo per proibire alla Cia qualsiasi trattamento inumano nei confronti di prigionieri catturati nella lotta al terrorismo, impegnandosi a rispettare l'articolo 3 della Convenzione di Ginevra che proibisce qualsiasi atto di tortura contro i prigionieri di guerra. Nel 2009, l'allora neo eletto presidente Barack Obama mise al bando la l'uso della crudelta' durante gli interrogatori ovunque nel mondo. Dal 2005 è inoltre in vigore negli Usa il 'Detainee Treatment Act', approvato dal Congresso, che proibisce "pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti" del personale nelle prigioni militari, compresa Guantanamo, a Cuba. Lo scorso fine gennaio,

il Washington Post ha diffuso la bozza di un decreto, denominato "Detenzione e Interrogatori di combattenti nemici" che sarebbe stato preparato dall'amministrazione del presidente Donald Trump per ordinare la riapertura delle carceri segrete e la reintroduzione dei metodi di interrogatorio vietati nel 2009 da Obama. La Casa Bianca ha smentito, negando la paternità del documento.

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Il reato di tortura nel mondo - Turchia

In Turchia sono aumentate le segnalazioni di torture e altri maltrattamenti durante i periodi di custodia, nelle zone del sud-est a maggioranza curda, ma ancor di piu' a Istanbul e ad Ankara. Secondo il rapporto 2016-17 di Amnesty International, la situazione nelle grandi città è peggiorata dopo il tentato golpe del 15 luglio.

Lo stato d'emergenza ha eliminato tutte le tutele per i detenuti e ha permesso pratiche precedentemente vietate: il periodo massimo di detenzione preventiva e' stato portato da 5 a 30 giorni e sono state introdotte misure per impedire per 5 giorni ai fermati in custodia preventiva l'accesso a un legale e per registrare le conversazioni tra cliente e avvocato durante la detenzione e passarle ai pm; e' stato ulteriormente l'accesso dei detenuti agli avvocati e il diritto di consultarsi con legali di propria scelta; le visite mediche sono state effettuate in presenza di poliziotti e i loro esiti arbitrariamente negati agli avvocati dei detenuti; non ci sono sistemi di monitoraggio indipendenti dei luoghi di detenzione, dopo la soppressione dell'istituzione dei diritti umani; migliaia di persone dopo il 15 luglio sono state rinchiuse in centri di detenzione illegali. 

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Il reato di tortura nel mondo - Iran

In Iran tortura e altri maltrattamenti allo scopo di ottenere 'confessioni' sono rimasti una prassi comune. I detenuti sotto l'autorita' del ministero dell'Intelligence e dei Guardiani della rivoluzione sono stati regolarmente sottoposti a prolungati periodi di isolamento, pratica equiparabile alla tortura. Denunce di torture sortiscono effetti contrari, quali, in alcuni casi, subire ulteriori torture e pesanti sentenze. E i giudici, rivela l'ultimo rapporto di Amnesty International, continuano a considerare ammissibili le 'confessioni' come prove a carico dell'imputato. Il codice non stabilisce procedure a cui attenersi nelle indagini sulle accuse di tortura e per verificare la spontaneita' delle confessioni. Spesso e' ignorato il diritto, quando arrestati, ad accedere a un legale e di sovente e' negato anche l'accesso a cure mediche adeguate ai prigionieri politici. Restano in vigore pene disumani e degradanti, equiparabili a torture, quali fustigazioni, accecamenti e amputazioni.

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Il reato di tortura nel mondo - Israele

Torture o maltrattamenti sono inflitti nell'impunità a detenuti palestinesi (minori compresi) da agenti dell'esercito, della polizia e dell'agenzia israeliana per la sicurezza (Isa), in particolare nelle fasi dell'arresto e dell'interrogatorio: percosse, schiaffi, incatenamento in posizioni dolorose, privazioni del sonno, posizioni di stress e minacce le pratiche segnalate. Amnesty International rileva che, a fronte di oltre 1.000 denunce ricevute dal 2001, il ministero della Giustizia, competente in materia dal 2014, non ha avviato alcuna indagine penale. Il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha espresso critiche relative alle persistenti denunce, all'impunita' e al mancato inserimento del reato di tortura nell'ordinamento legislativo. 

Sia la polizia che le altre forze di sicurezza della Cisgiordania, la polizia di Hamas e altre forze di sicurezza di Gaza hanno abitualmente e impunemente torturato o maltrattato detenuti, compresi minori. La commissione indipendente palestinese ha fatto sapere di aver ricevuto, tra gennaio e novembre 2016, 398 denunce tra tortura e altri maltrattamenti, 163 da detenuti in Cisgiordania e 235 da detenuti a Gaza, ma non sono mai state condotte indagini indipendenti. 

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Il reato di tortura nel mondo - Russia

In Russia torture e altri maltrattamenti sono diffusi e sistematici durante la detenzione iniziale e nelle colonie penali. Di recente hanno fatto il giro del mondo le notizie, denunciate dal quotidiano Novaya Gazeta, di uccisioni, arresti e torture di gay rinchiusi in prigioni segrete in Cecenia. Musa Mutaev, kirghiso, autore del libro 'Il sole verde (Neftasia editore) ha subito svariate torture e vessazioni fisiche e psicologiche prima di riuscire a fuggire nel 2004 in Norvegia e diventare scrittore. Nel suo libro ha raccontato i sistemi di terrore usati dalle forze russe per estorcere confessioni indotte. Scosse elettriche, rottura di arti, sangue. Una sofferenza a cui i civili devono sottostare se non vogliono auto-accusarsi di qualcosa che non hanno commesso.

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Il reato di tortura nel mondo - Egitto

In Egitto agenti della sicurezza hanno torturato e maltrattato detenuti durante la fasi dell'arresto. Funzionari incaricati degli interrogatori hanno torturato e maltrattato molte vittime di sparizione forzata, allo scopo di ottenere 'confessioni' da utilizzare contro di loro in tribunale. I metodi utilizzati comprendevano duri pestaggi, scosse elettriche o costrizione a rimanere in posizioni di stress.

Associazioni per i diritti umani hanno documentato decine di casi di decessi in custodia dovuti a tortura, maltrattamenti e mancanza di accesso a cure adeguate. Vittima di tali violenze, il giovane ricercatore italiano Giulio Regeni, il cadavere del quale, mutilato e mezzo nudo e con segni di tortura, è stato trovato in strada il 3 febbraio dell'anno scorso dopo essere stato rapito il 25 gennaio, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir

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