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Giovedì, 25 Aprile 2024
Politica

Pensioni, alimenti, casa: l'abc della legge sulle unioni civili

Con il maxi emendamento è stata cancellata la norma sull'obbligo di fedeltà che deriva dal matrimonio, ma c'è l'assegno di divorzio. Il vademecum sulle regole per le "nuove famiglie"

La legge sulle unioni civili è più vicina. Ieri il Senato ha dato il primo sì per il ddl Cirinnà, dopo le modifiche al testo concordate tra Pd e Ncd. I sì sono stati 173, 71 i contrari, nessun astenuto. Il provvedimento passa ora alla Camera. I parlamentari del Movimento 5 stelle hanno deciso di uscire dall’Aula e di non votare. 

Ma quali sono i punti principali della legge? Le coppie omosessuali non potranno adottare figli - sebbene un giudice possa riconoscere l’adozione speciale del figlio del partner anche dello stesso sesso - e non sono vincolate all’obbligo di fedeltà. Potranno divorziare, ma senza la separazione come nel matrimonio. La coppia può adottare un cognome comune o distinto, il partner entra nella linea ereditaria, beneficia della reversibilità della pensione, è obbligato a versare gli alimenti in ragione della durata della convivenza, può assistere il compagno in carcere e ospedale. La legge norma anche le convivenze delle coppie eterosessuali per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità.

Ecco in sintesi l'abc della nuova legge.

ADOZIONI: le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento è stata inserita questa dicitura: “Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, che dovrebbe consentire ai singoli tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti. 

CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI: come il matrimonio, l’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”. L’atto viene registrato “nell’archivio dello stato civile”.

COGNOME: le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome”.

OBBLIGHI RECIPROCI (NO FEDELTA’): “dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. “Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.

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VITA FAMILIARE: “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”. Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.

REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.

PENSIONE, EREDITA’ E TFR: è la parte che danneggia maggiormente un eventuale figlio di uno dei due partner, che oggi sarebbe l’unico beneficiario della pensioni di reversibilità, dell’eredità e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimonio: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

SCIOGLIMENTO: si applicano “in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.

ASSISTENZA IN CARCERE E IN OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.

DONAZIONE ORGANI: Ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

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CASA: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

REGIME PATRIMONIALE: i conviventi “possono” sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.

ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza. 

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