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Sabato, 20 Aprile 2024
Dopo le violenze

La mozione per sciogliere le formazioni neofasciste

Alla Camera arriva una mozione urgente per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti: ecco cosa dice la legge

Il deputato del Partito Democrato Emanuele Fiano che oggi partecipa davanti alla Camera del lavoro di Milano al presidio di solidarietà alla Cgil nazionale cui ieri è stata devastata la sede nazionale durante le proteste dei no green pass a Roma ha annunciato un provvedimento per sciogliere le organizzazioni neofasciste. "Domani presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti" ha detto Fiano riprendendo le parole pronunciate ieri dal segretario del Pd, Enrico Letta che ha subito invocato un provvedimento per sciogliere Forza Nuova. 

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Una invocazione che arriva anche dal leader della Cgil Maurizio Landini all'assemblea generale del sindacato dove tra ali di folla che cantavano Bella Ciao ha chiesto: "Tutte quelle formazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte e questo è il momento di dirlo con chiarezza".  

Ma come è possibile sciogliere un partito? 

La Costituzione nel prevedere, all’articolo 49, che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, ha preferito non lasciare spazio a quelle formazioni politiche che, rappresentando un momento di continuità con gli ideali del partito fascista, risultassero portatrici di valori completamente antitetici rispetto a quelli contenuti nella nuova Carta Fondamentale. Come si legge nella XII disposizione transitoria la regola generale della libertà di associazione in partiti politici incontra un’eccezione nel divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, il disciolto partito fascista.

La legislazione attuativa, la legge 20 Giugno 1952 n.645 nota come “legge Scelba” ha finito poi con il delineare un’ipotesi più estesa, quella di un’associazione o un movimento che “persegue finalità antidemocratica propria del partito fascista” non soltanto per l’esaltazione, la minaccia e l’uso della violenza come metodo di lotta politica ma altresì per alcune ulteriori caratteristiche collegate a una precisa connotazione ideologica: fra queste il fatto di propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o di denigrare la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o di svolgere propaganda razzista, ovvero di rivolgere la propria attività all’esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista o di compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Pertanto come da art. 3 della legge 645/52 (sostituito dall’art.9 della legge 152/75) qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministero per l’Interno, sentito il Consiglio dei Ministri, può ordinare lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione, del movimento o del gruppo. Inoltre nei casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo, può adottare il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto legge.

La normativa è già stata applicata per sciogliere il movimento "Ordine Nuovo" nel 1973 e oggi il tema si ripropone con grande evidenza.

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