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Venerdì, 2 Giugno 2023

Assumi giovani? Tasse dimezzate alle imprese, ma la legge è pasticciata

La legge di bilancio 2018 avrebbe dovuto portare migliaia di giovani nel mondo del lavoro ma la norma non è chiara perché stabilisce un secondo requisito che limita gli sgravi contributivi alla residenza in alcune Regioni

Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (jobs act) per lavoratori con meno di 35 anni sono sottoposte agli incentivi fiscali previsti dal Governo nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Lo stabilisce la legge di Bilancio 2018

Per i datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2018 assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.

Dal 2019 invece il limite di età scende a 30 anni. Tuttavia c'è una impasse perché la legge stabilisce un secondo requisito, ovvero la residenza in una di queste Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Per questo secondo requisito, la norma non è molto chiara, in quanto può dare àdito ad una diversa interpretazione e cioè che il requisito dell’appartenenza ad una delle Regioni suindicate possa essere in capo all’azienda assuntrice e non al lavoratore. A questo punto è il caso di attendere la circolare dell’INPS che fornirà tutti i chiarimenti in materia.

Queste le tipologie contrattuali alle quali si applica l’agevolazione contributiva

Contratto a tempo indeterminato: è agevolabile l’assunzione, dal 1° gennaio 2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, previsto dall’articolo 1 e ss., del decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015.

Apprendistato: la decontribuzione si applica, per un periodo massimo di 12 mesi e sempre nel limite massimo di 3.000 euro, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.

Trasformazione da contratto a termine: l'agevolazione contributiva si applica anche nei casi di trasformazione, dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione (35 anni fino al 31 dicembre 2018 e 30 anni dal 1° gennaio 2019).

Sgravi totali se si assumono ex studenti

L’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è totale, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui al decreto legislativo n. 23/2015, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

- studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30%:

a. delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della Legge 107/2015,

b. del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005

c. del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008

d. del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari

- studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica c.d. di 1° livello) (articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015) o periodi di apprendistato in alta formazione c.d. di 3° livello (articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015).

Fonte: Ipsoa →
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