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Giovedì, 28 Marzo 2024

Fisco: gli avvisi di accertamento arrivano anche nel 2020 (ma va provata l'urgenza)

In questi giorni ai contribuenti stanno arrivando le notifiche di irregolarità: perché la norma di riferimento, l'articolo 157 del decreto Rilancio, al comma 1, stabilisce che i provvedimenti impositivi in scadenza alla fine del 2020 devono essere emessi entro tale termine ma devono essere notificati necessariamente l'anno prossimo

Il fisco può notificare le comunicazioni di irregolarità riscontrate e i relativi avvisi di accertamento entro la fine del 2020 anche se è vietato dall'articolo 157 del DL 34/2020. Ma dovrebbe motivare le ragioni di indifferibilità, anche se pure se mancassero gli atti non sarebbero comunque annullabili se l'ufficio dimostrasse l'esistenza delle ragioni di urgenza. In questi giorni ai contribuenti stanno arrivando gli avvisi di accertamento e la norma di riferimento, l'articolo 157 del decreto Rilancio, al comma 1, stabilisce che i provvedimenti impositivi (atti di accertamento e non solo) in scadenza alla fine del 2020 devono essere emessi entro tale termine ma devono essere notificati necessariamente l'anno prossimo. Ne deriva, spiega oggi Il Sole 24 Ore, che durante l'anno in corso è fatto divieto di notificare i suddetti accertamenti.

Poiché il differimento delle operazioni di notifica è motivato con la finalità di "favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali", la medesima esigenza si pone, a maggior ragione, con riguardo agli atti di accertamento che scadono in annualità successive. La conferma è contenuta nella circolare 25/E/2020 (risposta a quesito 3.10.1). Il comma 2 del citato articolo 157 estende il divieto di notifica, tra l'altro, alle comunicazioni di irregolarità emesse in esito ai controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600/1973. In questo caso, la preclusione è assoluta, a prescindere quindi dalle annualità interessate. Sia per le comunicazioni che per gli atti di accertamento è tuttavia fatta salva la facoltà di notifica in presenza di ragioni di indifferibilità e urgenza.

Nella circolare 25/E è stato affrontato in modo specifico il tema della ricorrenza delle situazidni che consentono di superare il divieto di notifica. Vengono in particolare esemplificate tre fattispecie. La prima riguarda gli atti che comportano la comunicazione di una notizia di reato. Si pensi ad esempio all'emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Oppure al mancato versamento di Iva risultante dalla dichiarazione annuale per importo superiore a 250.00o euro.

La seconda fattispecie attiene gli atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, al fine della tempestiva insinuazione nel passivo. L'ultima, per vero la più insidiosa, riguarda l'ipotesi in cui si ravvisi il fondato pericolo per la riscossione del credito erariale. Si tratta, ad esempio, del caso in cui l'ufficio chieda l'adozione delle misure cautelari, ai sensi dell'articolo 22, Digs 472/1997. Si ricorda che per poter ravvisare una simile condizione non basta la mera incapienza del patrimonio del debitore rispetto al debito erariale, poiché occorre altresì che il comportamento del contribuente sia idoneo a disperdere il suo patrimonio.

Fonte: Il Sole 24 Ore →
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