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Venerdì, 19 Aprile 2024

Niente assegno di mantenimento se l'ex moglie dorme con il nuovo compagno

La controversia era nata a Reggio Calabria, dove un tribunale di primo grado aveva stabilito che tra l'ex moglie dell'uomo in questione e il suo nuovo compagno era in atto un rapporto sentimentale pluriennale e consolidato, che prevedeva la convivenza per periodi più o meno lunghi: quindi era un rapporto stabile

Con l’ordinanza 22604 dello scorso 16 ottobre la Corte di Cassazione ha stabilito che se l'ex moglie o l'ex marito hanno una relazione stabile con un'altra persona l'assegno di mantenimento non è più dovuto. La VI sezione civile ha quindi respinto l'istanza di una donna volta ad ottenere la corresponsione dall'ex marito di un assegno divorzile pari a 400 euro mensili. 

La storia è raccontata oggi dal Corriere della Sera e la controversia era nata a Reggio Calabria, dove un tribunale di primo grado aveva stabilito che tra l'ex moglie dell'uomo in questione e il suo nuovo compagno era in atto un rapporto sentimentale pluriennale e consolidato, che prevedeva la convivenza per periodi più o meno lunghi: quindi era un rapporto stabile.

La Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione stabilendo che l'ex marito avrebbe dovuto continuare a versare l'importo mensile di 400 euro. Il sito Retidigiustizia spiega che ricorrendo in Cassazione, l'uomo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per aver la Corte territoriale, pur esaminando lo stesso materiale probatorio del Tribunale, espresso un convincimento opposto, in ordine alla sussistenza dei connotati di stabilità e continuità della convivenza more uxorio tra l'ex moglie e suo compagno, senza spiegarne le ragioni fattuali e giuridiche.

Gli Ermellini evidenziano come il vizio di motivazione denunciato con riferimento all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ricorre quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini rilevano come la sentenza impugnata – pur ricostruendo i fatti sulla base delle stesse evidenze istruttorie compiute in primo grado – sia giunta a conclusioni del tutto opposte rispetto a quelle del Tribunale, senza evidenziare le ragioni della ritenuta assenza di continuità e stabilità della relazione sentimentale, ricostruita, in primo grado, come pluriennale, consolidata, ufficializzata, di quotidiana frequentazione e caratterizzata da periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza.

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