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Mercoledì, 24 Aprile 2024
L'obbligo di fedeltà e fiducia

Si dichiara single su Facebook e il giudice gli addebita la separazione

Cambiare la propria situazione sentimentale sui social può essere una prova di tradimento. La sentenza che fa discutere

Aveva deciso di iniziare una nuova vita e di condividere questa notizia con i suoi amici di Facebook cambiando la propria situazione sentimentale impostandola su "single" e aggiungendo l’opzione "mi piacciono le donne". Queste due modifiche sono state fondamentali per la decisione del giudice. Sarebbero, infatti, sinonimo di venir meno ai doveri coniugali.  

Single su facebook causa di separazione

È destinata a far discutere la sentenza del Tribunale di Palmi (Reggio Calabria) che ha imputato al marito che aveva cambiato lo status su facebook la causa della separazione pur in assenza della prova di un rapporto extraconiugale. Il giudice infatti ha ritenuto che le indicazioni sul profilo hanno costituito un "atteggiamento lesivo della dignità del partner".

La causa risale al 2016, ma solo ora si è arrivati alla sentenza. Elemento chiave per la decisione è stata proprio la descrizione sul profilo dell'uomo come "single", nonché l'indicazione "mi piacciono le donne". Il marito ha negato di esser venuto meno ai doveri matrimoniali, ha detto invece che la successiva decisione di non convivere più con la moglie è stata causata dai troppi litigi.

La sentenza ha infatti chiarito che "le indicazioni contenute sul profilo dell'uomo, pur non essendo completamente prova di un rapporto extraconiugale, costituiscono tuttavia un atteggiamento lesivo della dignità del partner proprio nella misura in cui pubblicamente è sin troppo palesemente rappresentano a terzi estranei un modo di essere o uno stato d'animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio".

Nella sentenza 6/2021 emessa dal presidente Pietro Viola del tribunale di Palmi (Reggio Calabria) si legge come la donna aveva addotto una serie di circostanze comprovanti la condotta del coniuge che dimostravano il venir meno dell'affectio maritalis, per primo il disinteresse progressivamente manifestato nei suoi confronti dal marito; l'eccessivo utilizzo del cellulare anche in luoghi appartati e le assenze la casa anche in ore notturne giustificate dalla necessità di recarsi nel loro negozio; e la descrizione sul proprio profilo Facebook dell'uomo come "single" e l'indicazione del fatto "mi piacciono le donne".  

Nella sentenza, in tema di infedeltà coniugale, il giudice si riporta alla sentenza della Corte di Cassazione n.21657 del 19 settembre 2017 che ha stabilito che nei giudizi di separazione per colpa non rilevano solo le relazioni extraconiugali in senso stretto ma anche quei comportamenti univocamente a ciò indirizzati che possano giustificare da soli la lesione della dignità e dell'onore dell'altro coniuge. 

Il giudice ha poi sottolineato che secondo la giurisprudenza l'obbligo di fedeltà deve intendersi caratterizzato non solo dall'astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma anche quale impegno ricadente su ciascun coniuge di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio.  

Fonte: studiocataldi →
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