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Martedì, 16 Aprile 2024
Salute Italia

Esami e prestazioni sanitarie gratis: ecco a chi spetta l'esenzione del ticket

Le certificazioni della fascia di reddito sono scadute l’ultimo giorno di marzo: ci sono prestazioni sanitarie per le quali non è previsto il pagamento del ticket, altre che prevedono delle esenzioni per specifiche categorie di pazienti: ecco le regole del Sistema Sanitario Nazionale

Come non pagare per gli esami in ospedale? A chi spetta l'esenzione del ticket sanitario? Il Sistema Sanitario Nazionale prevede il diritto all'esenzione del ticket per i minori di 14 anni e nel caso in cui ricorrano alcune specifiche condizioni come particolari situazioni di reddito, la presenza di determinate patologie, invalidità ed esami specifici. Inoltre sono esclusi dal pagamento le prestazioni di pronto soccorso erogate a pazienti cui sono attribuiti il codice rosso/giallo/verde.

Ticket, quando è previsto il pagamento

È previsto il pagamento del ticket per visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio; prestazioni eseguite in pronto soccorso in codice bianco, cure termali.

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio), il ticket per l’assistito è pari alla tariffa della prestazione, fino al tetto massimo di 36,15 euro per ricetta (fatti salvi gli assistiti che godono di esenzione).

Ticket, scaduta la dichiarazione sulle fasce di reddito

Le certificazioni della fascia di reddito sono scadute l’ultimo giorno di marzo: occorre comunicare se da un anno all’altro la vostra situazione di reddito è cambiata. Il rinnovo della fascia economica può essere fatto in ogni momento dell’anno. Dalle Asl arriva però il consiglio a effettuare una verifica prima di ogni prescrizione medica, per evitare che vengano riportati dati non corrispondenti alla situazione di reddito attuale. Infatti se sulla richiesta del medico non viene inserito nessun codice, il cittadino dovrà pagare il ticket corrispondente all’importo massimo, come se fosse nella quarta fascia di reddito, quella superiore ai centomila euro e per la quale non sono previsti codici di prescrizione.

Esenzione ticket, per disoccupati niente spese sanitarie

Sono esentati dal pagamento del ticket sanitario i disoccupati e i loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo complessivo di importo inferiore a 8.263,31 euro. Il limite di esenzione sale sino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Di conseguenza, come ricorda il sito specializzato in tematiche giuridiche Studio Cataldi, in presenza di tali condizioni sarà possibile accedere, avvalendosi del codice E02, a tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e alle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal SSN necessarie e appropriate al proprio stato di salute senza pagare il ticket.

Come richiedere l'esenzione E02

Il cittadino che è in possesso dei requisiti per ottenere l'esenzione E02 deve recarsi presso la ASL o accedere ai servizi online tramite la Carta sanitaria elettronica e autocertificare annualmente il proprio reddito e la condizione di disoccupazione.

I requisiti necessari per avvalersi dell'esenzione E02 fanno riferimento al reddito e alla composizione del nucleo familiare relativa all'anno precedente, con la conseguenza che a nulla rileva se la situazione reddituale si modifica nell'anno in corso. Tuttavia, lo stato di disoccupazione deve sussistere nel momento in cui la prestazione è prescritta, con la conseguenza che se tale requisito è decaduto non si potrà più utilizzare l'esenzione.

A questo punto, il medico curante, all'atto della compilazione della prescrizione medica, potrà verificare in maniera celere (su richiesta del paziente) l'assegnazione del codice esenzione al cittadino e indicarlo nella ricetta. Se il proprio nominativo non è presente nelle banche dati, il paziente deve mostrare il certificato rilasciatogli dalla ASL con il quale viene attestato il diritto all'esenzione.

Informazioni più dettagliate in materia di diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria si possono avere contattando la propria Asl alle seguenti pagine.

Quando non è previsto il ticket sanitario

Ci sono inoltre prestazioni sanitarie per le quali non è previsto il pagamento del ticket e, come specifica il Ministero della Salute, ecco quali sono le visite per cui non è dovuto un pagamento da parte degli assistiti:

  1. gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva promossi o autorizzati con atti formali della Regione (ad esempio, la mammografia per la diagnosi precoce del tumore della mammella, il PAP test per il tumore della cervice uterina, la ricerca del sangue occulto nelle feci per il tumore del colon-retto);
  2. gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica necessarie per la tutela della salute collettiva, obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazione epidemiche (ad esempio, gli esami su coloro che entrano o sono entrati in contatto con persone affette da malattie infettive e contagiose);
  3. le prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;
  4. i trattamenti erogati nel corso di un ricovero ospedaliero, ordinario o diurno, inclusi i ricoveri in reparti o strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie e gli esami strettamente e direttamente collegati al ricovero programmato, preventivamente erogate dalla medesima struttura (la visita dell’anestesista, la RX del torace, l’elettrocardiogramma, la rimozione dei punti, ecc.);

Il ticket non è previsto nemmeno per le seguenti prestazioni:

  1. gli alimenti destinati a categorie particolari (es. alimenti senza glutine alle persone affette da celiachia) e dispositivi medici per persone affette da diabete (aghi, strisce reattive, penne pungidito, misuratori della glicemia, ecc.);
  2. le protesi, le ortesi e gli ausili tecnologici destinati alle persone con disabilità.
  3. la tutela della maternità, limitatamente alle prestazioni definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (allegato 10);
  4. la prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV, limitatamente all’accertamento dello stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione;
  5. la promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse all’attività di donazione;
  6. la tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, limitatamente alle prestazioni ivi indicate;
  7. i vaccini per le vaccinazioni incluse nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale per le persone identificate come destinatarie. 
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