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Disabilità

Il diritto al lavoro delle persone con disabilità: come funziona il collocamento mirato

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità dedica al lavoro e ai lavoratori ampio spazio. Oggi la normativa di riferimento valida per tutte le persone con disabilità è la legge del 12 marzo 1999, n. 68. Il suo principio cardine è il “collocamento mirato”

Il lavoro è un diritto che deve essere riconosciuto indistintamente a tutti. Nel dettaglio, la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità dedica al lavoro e ai lavoratori disabili l’articolo 27: esso impegna gli Stati sottoscrittori a riconoscere il diritto al lavoro su base di parità per tutti.

La Convenzione impegna inoltre gli Stati ad assumere persone con disabilità nelle Amministrazioni pubbliche e a favorirne l’assunzione da parte dei privati. Infine, la Convenzione spinge e impegna gli Stati che ne fanno parte a favorire l’imprenditorialità delle persone con disabilità.

Il diritto al lavoro delle persone con disabilità

La Costituzione (art. 1, comma 1) dispone che “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.” Il lavoro non è solo il fondamento della vita stessa della Repubblica ma costituisce anche il principale strumento di cittadinanza, di partecipazione attiva, di concorso al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, Cost.). Dunque avere pieno diritto a lavorare su base di parità con gli altri significa, per le persone con disabilità, essere parte effettiva della comunità nazionale e quindi essere pienamente cittadini.

Oggi la normativa di riferimento valida per tutte le persone con disabilità è la legge del 12 marzo 1999, n. 68. Il suo principio cardine è il “collocamento mirato”.

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Le Categorie protette e il collocamento mirato

Ma come può trovare lavoro un disabile? La persona con disabilità si iscrive nelle graduatorie speciali per il collocamento mirato che sono presenti presso ogni Ufficio provinciale del Lavoro. Il lavoratore disabile che sia stato licenziato, sia che il licenziamento sia dovuto a riduzione di personale, sia che sia dovuto per giusta causa, non perde il proprio posto nella graduatoria presso l’Ufficio provinciale del Lavoro. Inoltre, in ogni azienda deve esserci una quota di lavoratori con disabilità: 

  • 7% se occupano più di 50 dipendenti;
  • 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Nel caso di modifiche nell’organizzazione del lavoro come pure nel caso di aggravamento delle condizioni di salute, il comma 3 dell’art. 10 della legge 68/99, consente al lavoratore disabile di chiedere che sia accertata la compatibilità delle mansioni che gli sono affidate con il suo stato di salute. Durante questo periodo di sospensione, il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo.

Esistono anche una serie di incentivi all’assunzione obbligatoria e di sanzioni in caso di inadempimento che hanno lo scopo di incoraggiare le imprese ad assumere persone con disabilità e fungono allo stesso tempo come deterrente al mancato rispetto degli obblighi di cui alla legge 68/99.

Le linee guida per il collocamento mirato

Recentemente, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e la Ministra per le Disabilità, Erika Stefani hanno presentato le “Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità”, adottate a seguito della pubblicazione, l’11 marzo scorso, del Decreto Ministeriale numero 43, e la Banca dati del collocamento obbligatorio mirato, con l’obiettivo di delineare un percorso di collaborazione e condivisione interistituzionale orientato verso un sistema di inclusione lavorativa più efficiente e organico in tutto il Paese.

Le Linee guida - si legge su fondazioneserono.org - fanno propri i principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e tengono in considerazione gli obiettivi della recente Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 presentata dalla Commissione Europea. In particolare si assume la dimensione del lavoro come fondamentale per i percorsi di integrazione sociale delle persone con disabilità e la più ampia realizzazione dei relativi progetti di vita indipendente.

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Gli obiettivi

Gli interventi, le indicazioni e i metodi presentati nelle Linee guida sono finalizzati a favorire la presenza e la fruibilità di servizi, strumenti e risorse adeguati, su tutto il territorio nazionale, secondo i principi delle pari opportunità, a beneficio dei cittadini con disabilità e delle imprese interessati dalla norma del collocamento mirato; sostenere la standardizzazione dei processi di attuazione delle norme su tutto il territorio nazionale, da parte dei servizi competenti, per ridurre i divari territoriali che penalizzano vaste aree del Paese; orientare le azioni del sistema nella prospettiva di un miglioramento continuo dell’efficacia delle prestazioni, favorito da attività di monitoraggio e da una condivisione delle pratiche valide tra le diverse realtà locali.

Chi può beneficiarne

Sono tre le categorie che possono beneficiare delle Linee guida:

  • giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all’interno del sistema d’istruzione, che saranno “accompagnati” in un percorso di inclusione sociale e integrazione lavorativa;
  • coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi;
  • disoccupati da oltre 24 mesi e persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, licenziamenti o lunghi periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione.

Il monitoraggio

L’attuazione delle linee guida sarà oggetto di un monitoraggio annuale, da parte del Ministero con la collaborazione delle amministrazioni regionali competenti e tavoli tecnici preposti.

Come strumento di indirizzo e coordinamento a livello nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha poi recentemente istituito la Banca dati del collocamento obbligatorio mirato, che definisce le modalità attuative della raccolta di informazioni e la semplificazione degli adempimenti in materia di assunzioni mirate per persone diversamente abili.

"Le Linee guida per il collocamento mirato sono il frutto di un confronto con il Ministero del Lavoro, con il nostro Ufficio per le politiche in favore delle disabilità e con la Conferenza delle Regioni, che ha portato a rispondere a un’esigenza molto forte, ovvero quella di accompagnare in un percorso verso una nuova idea di lavoro, partendo dalla valorizzazione della persona. Il lavoro è il contenitore dove una persona si sente parte della società, in cui soprattutto le persone con disabilità hanno bisogno di sentire un loro ruolo riconosciuto, che le valorizzi" ha affermato il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani.

La persona con disabilità sul luogo di lavoro: sicurezza, agevolazioni e permessi

Il decreto del Ministro del lavoro 1° marzo 1998 prevede misure per la sicurezza dei lavoratori disabili sul posto di lavoro. In particolare è previsto che per i disabili sensoriali vi sia personale addestrato sul luogo di lavoro con il compito di avvertire le persone con disabilità in caso di pericolo e di accompagnarle alle vie di fuga.

Inoltre, il lavoratore con disabilità in situazioni di gravità può usufruire di tre giorni di permesso mensile o di due ore di permesso giornaliero; ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.

Con il termine “Accomodamento ragionevole” (in inglese “reasonable accomodation”), secondo la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità, si intendono “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali.”

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L’attività lavorativa con finalità terapeutica

Il nostro ordinamento riconosce la figura della inabilità al lavoro: sono considerate tali le persone che, “a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Anche in questo caso il legislatore prevede la possibilità di svolgere attività lavorativa con finalità terapeutiche, considerato uno strumento di riabilitazione, recupero e valorizzazione delle potenzialità residue e perseguimento del benessere della persona inabile.

Fonti: Ministero per le Disabilità, Ministero del Lavoro, Fondazioneserono.org

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