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Giovedì, 25 Aprile 2024
Calcio

Juventus, ricorso contro il -15: quando si svolgerà il processo e i tre possibili scenari

La società chiede l'annullamento della penalizzazione inflitta dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze

La Juventus, nella giornata di ieri, martedì 28 febbraio, ha ufficialmente depositato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni contro la sentenza della Corte di Appello della Figc che le ha inflitto la penalizzazione di 15 punti da scontare nel campionato in corso per il caso plusvalenze. Il processo, che si terrà a porte aperte ma senza la possibilità di scattare fotografie o registrare gli interventi delle due parti, dovrebbe celebrarsi attorno al 1° aprile e vedrà protagonisti da una parte la Procura Federale, rappresentata da Giuseppe Chinè o un suo delegato, e dall'altra il pool di legali bianconeri, ovvero gli avvocati Bellacosa, Sangiorgio, Clarizia e Paolantonio. Il dibattito dovrebbe esaurirsi nell'arco di un'unica giornata, con la sentenza che potrebbe arrivare nel corso della stessa data. Da non escludere, tuttavia, una modalità differente, con la decisione che, in questo caso, sliterrebbe di qualche giorno.

Tre i possibili esiti del verdetto che verrà firmato dal Collegio di Garanzia: la conferma della sentenza della Corte Federale d'Appello (e in questo caso la penalizzazione di 15 punti diventerebbe definitiva), l'annullamento della penalità o, infine, la richiesta alla Corte Federale d'Appello di rimodulare la sentenza in base alle eccezioni che potrebbero venire mosse dal Collegio stesso.

Il testo del ricorso presentato dalla Juventus al Collegio di Garanzia

"La Juventus chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per l’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino “fatti nuovi” idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata;

- in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, nonché per violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata correlazione tra l’accusa contestata nell’atto di deferimento e la sentenza resa all’esito del procedimento di revocazione;

- inoltre, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, in relazione all’asserita volontà dei deferiti di sottrarsi all’applicazione di un principio contabile IAS 38 § 45, all’epoca non applicato nel settore e nemmeno ex post effettivamente accertato in sentenza come applicabile nel caso di specie;

- in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione del principio di materialità, nonché per violazione del principio di legalità con l’affermazione in sentenza di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo;

- in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per l’omessa motivazione rispetto a elementi decisivi, rappresentati nell’interesse dei deferiti in sede di giudizio, che, se considerati, avrebbero comportato una diversa decisione;

- in via subordinata, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per estinzione dell’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale per decorso dei termini e, in ogni caso, di annullare la sentenza per violazione dei principi del giusto processo;

- con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell’art. 12 CGS FIGC e in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio e, in ogni caso, per violazione del principio di specialità in relazione alla contestazione dell’art. 4 CGS FIGC in aggiunta all’art. 31, comma 1, CGS FIGC.;

- in subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione in merito alla sussistenza dell’art. 6 CGS FIGC;

- in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione circa la presenza del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, nonché per insufficiente motivazione sulla asserita assenza di documenti e procedure interni volti a tracciare i criteri per la valutazione dei calciatori.

In via istruttoria, chiede che il Collegio di Garanzia voglia acquisire il fascicolo relativo al procedimento presso la Corte Federale d’Appello che ha emesso la sentenza oggetto dell’odierno ricorso".

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