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Venerdì, 26 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Tutte le spese che si possono detrarre nel 730

Dalle spese mediche e per l’istruzione alle spese funebri, le spese che possono essere detratte in sede di dichiarazione dei redditi sono state specificate dalla circolare n. 7 del 4 aprile 2017 dell’Agenzia delle Entrate. Ecco cosa i contribuenti potranno portare in detrazione nel 730 per i redditi del 2016. Si può detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sanitarie che eccedano la somma di euro 129,11. Sono detraibili le spese sostenute a vantaggio di chi fa la dichiarazione dei redditi o di familiari fiscalmente a carico di chi fa la dichiarazione stessa. La detrazione può valere anche per i familiari non fiscalmente a carico, se sono affetti da patologie le cui cure sono esenti da ticket, ma solo per costi medici correlati a tali patologie e per un importo annuo massimo di 6.197,48 euro. Sono detraibili, da parte degli eredi, anche le spese pagate per un parente pur non fiscalmente a loro carico, purché il pagamento sia successivo al decesso.

La detrazione del 19% vale anche per le spese funebri, quale che sia il vincolo di parentela col defunto, purché le spese siano state sostenute in conseguenza ed in seguito alla morte (spese precedenti il decesso non sono detraibili, neanche se compiute in previsione dell’infausto evento). La detrazione riguarda tutte le spese di onoranze, sepoltura e trasporto, fino a un limite di spesa di 1.550 euro. Le spese sanitarie sono detraibili presentando la documentazione relativa (scontrini, fatture o ricevute). Nello specifico sono detraibili:

- le prestazioni di un medico generico (anche di medicina omeopatica);
- l’acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- prestazioni specialistiche e prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
-  trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie e protesi sanitarie;
- assistenza infermieristica e riabilitativa (fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia);
- prestazioni rese da addetti all’assistenza di base o operatori tecnico assistenziali esclusivamente dedicati all’assistenza diretta della persona e prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da personale con la qualifica di educatore professionale.

Sono detraibili al 19% le spese per persone non autosufficienti nel compimento degli atti di vita quotidiana e con un reddito complessivo che non superi i 40.000 euro, relative all’assistenza personale da parte di addetti. Si considera non autosufficiente chi abbia bisogno di aiuto o sorveglianza per alimentarsi, vestirsi, muoversi o curare la propria igiene personale e la detraibilità scatta anche ove l’autosufficienza riguardi una sola di tali attività. La detrazione è calcolata su una spesa massima annuale di 2.100 euro, anche se più persone concorrono a pagarla. Sono detraibili le spese per i mutui, in particolare gli interessi passivi e gli oneri accessori (tra quest’ultimi, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, rientrano anche i costi degli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali, i costi per l’istruttoria e la perizia sull’immobile e il costo del notaio, tranne quello relativo all’atto di compravendita).

La detrazione per i mutui è consentita nella misura del 19% per i seguenti casi:

- mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);
- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);
- mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione (righi da E8 a E10 codice 9);
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per costruire o ristrutturare unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
- tutti i prestiti e mutui agrari (righi da E8 a E10 codice 11).

Sono detraibili al 19% pure le spese d’intermediazione immobiliare, cioè quanto corrisposto ad agenti immobiliari per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale. L’importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 1.000 euro l’anno, purché l’importo sia indicato nell’atto di cessione della casa.

Si possono detrarre al 19% le spese per l’istruzione, presso scuola primaria, secondaria e dell’infanzia, svolta presso scuole statali o paritarie private, nonché i costi sostenuti per la frequentazione di corsi universitari (corsi di istruzione universitaria; corsi universitari di specializzazione; corsi di perfezionamento; master universitari; corsi di dottorato di ricerca; Istituti tecnici superiori, in quanto equiparati alle spese universitarie; nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati ma non  le spese di iscrizione presso istituti musicali privati). La detrazione si applica ai costi di frequenza di scuole materne (infanzia), scuole elementari e medie (primarie e secondarie di primo grado) e scuole superiori (secondarie di secondo grado) e riguarda anche le spese per corsi istituiti in base al vecchio ordinamento presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Sono detraibili le spese per istruzione fino a 564 euro l’anno al massimo per studente, che consistano in tasse scolastiche e contributi, compresi i servizi di mensa, i servizi di pre e post scuola e i costi di gita scolastica; non sono invece detraibili le spese di cancelleria, i costi dei testi per scuola secondaria di primo e secondo grado e il servizio di trasporto scolastico. Per gli universitari la detrazione vale per le tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per studenti fuori corso), per ulteriori tasse per esami di profitto e di laurea, per i costi sostenuti per partecipare ai test di accesso ai corsi di laurea; non si possono invece detrarre i costi di cancelleria, dei testi di studio e dei trasporti.

Gli universitari fuori sede possono detrarre al 19% le spese di affitto e i costi di eventuali contratti di ospitalità o assegnazione stipulati con enti, e cooperative. Per beneficiare della detrazione occorre essere iscritti a un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza e distante da questo almeno 100 chilometri. La spesa che si può detrarre è di importo massimo pari a 2.633 euro.    Sono detraibili al 19%, le spese per sport dilettantistico di ragazzi dai 5 ai 18 anni, fino ad un massimo annuo di 210 euro. La spesa consiste nell’iscrizione annuale o nell’abbonamento a strutture sportive.

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