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Sabato, 27 Aprile 2024
Economia Catania

Aereo in ritardo: risarcimento da 2mila euro per una coppia in vacanza

Il giudice di Pace di Catania ha condannato una compagnia aerea a risarcire i due viaggiatori con mille euro a testa: a causa del ritardo del primo volo erano arrivati a casa un giorno e mezzo dopo

La compagnia aerea Air India Limited è stata condannata dal Giudice di Pace di Catania, Beatrice Cosentino, a risarcire due coniugi che avevano acquistato due biglietti per il volo che da Bengaluru, in India, li avrebbe dovuto riportare a Catania dopo due scali, uno a Del Delhi e uno a Roma Fiumicino. Ma il ritardo del primo volo ha fatto perdere alla coppia anche quelli successivi, con i due che sono riusciti a tornare a casa soltanto un giorno e mezzo dopo rispetto a quando avevano previsto. Inutile sottolineare quali disagi possa aver provocato questo enorme ritardo alla coppia, che comunque aveva ottenuto il pernottamento a spese della compagnia aerea.

Come riporta la Confconsumatori, in sede legale la coppia ha ottenuto un cospicuo risarcimento: “Il Giudice ha riconosciuto ai passeggeri il diritto al risarcimento di 1.000 euro ciascuno. Ha disposto innanzitutto la compensazione pecuniaria di 600 euro per il ritardo prolungato. Inoltre, ha condannato la compagnia al pagamento della somma di 400 euro quale risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, liquidati equitativamente. Oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del giudizio”.

A pesare a favore dei coniugi è stato il comportamento della compagnia, che non ha fornito prove concrete di adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa e che avrebbero potuto escludere la sua responsabilità. Stando alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è il passeggero che deve dimostrare l'errore della compagnia aerea, ma è il vettore che deve dimostrare l'avvenuto adempimento.

Inoltre, è stata rigettata l’eccezione della compagnia che sosteneva l’intervenuta prescrizione semestrale, in quanto in virtù della Convenzione di Montreal e del Codice della Navigazione italiano sussiste solo un termine di decadenza biennale. Il Giudice ha accolto la domanda, per come chiesto dai passeggeri, richiamando sia il Regolamento Comunitario n. 261/2004 che la Convenzione di Montreal.
 
Un'ulteriore spiegazione è arrivata dall'avvocato Carmelo Calì, responsabile Turismo & Trasporti di Confconsumatori, che ha assistito in giudizio i passeggeri: “ Le motivazioni di questa sentenza assumono importanza, perché consolidano una giurisprudenza che conferma che il passeggero non ha l’obbligo di provare l’inadempimento o l’inesatto adempimento della compagnia, ma devo solo evidenziarlo; mentre è quest’ultima che deve dimostrare di aver assolto ai propri obblighi. Ma è importante anche perché rigetta tutte quelle pretestuose eccezioni che le compagnie sono solite addurre, come in questo caso quello della insussistente prescrizione

“Nel corso di questa estate con l’attività dello Sportello del Turista tutt’ora in corso – conclude l'avvocato Calì - abbiamo purtroppo assistito a dinieghi di risarcimenti da parte delle compagnie, che spesso non hanno offerto neanche l’assistenza e la riprotezione. La sentenza assume quindi valore perché fa capire che il risarcimento al passeggero è possibile, anche quando si tratta di una compagnia non comunitaria come accaduto per i due consumatori catanesi”.

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