L'Inps: "Stop a indennità di disoccupazione per co.co.co e contratti a progetto"
L'Ente ha spiegato che la norma, introdotta con il Jobs Act, "non è stata oggetto di proroga". Niente Dis-Coll nel 2017 per i collaboratori
Addio all'indennità di disoccupazione Inps per co.co.co. e contratti a progetto. La prestazione di disoccupazione DIS-COLL non è stata rinnovata. Lo fa sapere l'Inps in una nota.
L'indennità di disoccupazione era stata istituita in via sperimentale dall'art. 15 del Decreto legislativo n. 22 del 2015 a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2015 e successivamente prorogata dall'art. 1 comma 310 della Legge n. 208 del 2015 per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2016. L'Inps ora ha annunciato che "non è stata oggetto di proroga in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2017". Lo comunica l'Inps. "Pertanto, in assenza di previsione normativa, non sarà possibile procedere alla presentazione delle domande di indennità DIS-COLL per le cessazioni involontarie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, verificatesi dal 1°gennaio 2017", conclude la nota.
La misura prevedeva che l'indennità venisse corrisposta mensiblmente per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1 ennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso, con almeno tre mesi di contribuzione accreditata, fino a un massimo di sei mesi. La fruizione dell’indennità Dis-coll non dava diritto alla contribuzione figurativa. La misura della prestazione era pari al 75% del reddito medio mensile se inferiore all’importo di 1.195 euro. In ogni caso l’importo dell’indennità non poteva superare la misura massima mensile di 1.300 euro per l’anno 2015, rivalutato annualmente.