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Venerdì, 26 Aprile 2024
LAVORO

Caos esodati: manca la copertura finanziaria

Non si scioglie il nodo per la salvaguardia degli esodati: la Ragioneria di Stato avrebbe evidenziato un aumento delle persone beneficiate dal provvedimento nell'emendamento approvato ieri alla Camera. Servono altri fondi

ROMA - Quello degli esodati rimane un problema infinito. Dopo l'approvazione, ieri, dell'emendamento alla legge di stabilità che avrebbe dovuto risolvere il caso aperto da mesi, la Ragioneria dello Stato avrebbe evidenziato un aumento delle persone beneficiate dal provvedimento dei relatori, cosa che renderebbe carente la copertura.

Mancano i fondi necessari, dunque, e ora si cercano nuove soluzioni. Tra le ipotesi c'è un possibile contributo dalle pensioni più ricche.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI LAVORATORI DA TUTELARE - In particolare, la Ragioneria avrebbe bocciato il punto del decreto che inseriva nella platea dei salvaguardati anche "i lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione". Al contrario, è ancora aperta la discussione sulle altre tre tipologie di salvaguardati. La prima riguarda "lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014".

La seconda comprende "lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria". Questo, però, date due condizioni: che abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre

Infine, la terza categoria sulla quale si tornerà a discutere comprende quei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 e che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014.
 

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