rotate-mobile
Lunedì, 29 Aprile 2024
Salvaguardia del lavoro

Stop ai licenziamenti selvaggi fino ad aprile 2022

Dopo estenuanti trattative è stato approvato l'emendamento alla Manovra 2022 contenente nuove disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva, che blocca fino ad aprile 2022 i licenziamenti nelle grandi imprese

Il governo ha deciso di agire sulla delocalizzazione delle grandi imprese, fenomeno che sempre più interessa il nostro paese provocando una forte emorragia di posti di lavoro. Dopo estenuanti trattative è stato approvato l'emendamento alla Manovra 2022 (art. 77-bis) contenente nuove disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva "al fine di salvaguardare il tessuto occupazionale e produttivo" italiano. Semplificando, per fermare i licenziamenti selvaggi a cui stiamo assistendo nell'ultimo periodo (vedi Caterpillar a Jesi).

La comunicazione preventiva

La norma in questione interessa solo le aziende che nel 2021 hanno impiegato in media 250 dipendenti, contando anche apprendisti e dirigenti, che intendono chiudere una sede o una filiale in Italia, licenziando almeno 50 persone. Tra le principali novità ci sono l'obbligo di comunicazione preventiva e il piano di ricollocazione con accordo sindacale. A conti fatti queste imprese non potranno operare licenziamenti collettivi per i prossimi tre mesi, gennaio, febbraio e marzo 2022, visto che secondo quanto stabilito dalla norma verranno ritenuti nulli tutti i licenziamenti effettuati prima dei 90 giorni dalla comunicazione:

  • alle regioni interessate;
  • alle rappresentanze sindacali aziendali, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale;
  • al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico;
  • all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).

Una sorta di blocco dei licenziamenti fino ad aprile 2022, dunque, ma solo per le grandi imprese. La comunicazione, fatta per iscritto, deve indicare:

  • le ragioni economiche, finanziarie, tecniche od organizzative poste alla base della decisione di chiusura;
  • il numero e i profili professionali del personale occupato;
  • il termine entro cui è prevista la cessazione dell'attività.

Esclusi da tutto questo iter i datori di lavoro che si trovano in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

Il piano di ricollocazione con accordo sindacale

La norma contenuta nella legge di Bilancio prevede che entro 60 giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro debba elaborare un piano di ricollocazione, non superiore a 12 mesi, per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura. Il progetto in questione va presentato agli stessi interlocutori, per poi essere oggetto di discussione nei successivi 30 giorni. 

In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano: in tal modo il datore di lavoro si assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute. Qualora l'azienda avvii a fine piano la procedura di licenziamento collettivo, dovrà versare il ticket licenziamento ordinario e non quello triplicato previsto dalla legge 92/2021. Se il piano non viene presentato o non contiene gli elementi previsti, dovrà essere pagato il ticket di licenziamento in misura doppia mentre se manca l’accordo sindacale sul piano, il datore pagherà il ticket di licenziamento maggiorato del 50%.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Stop ai licenziamenti selvaggi fino ad aprile 2022

Today è in caricamento