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Sabato, 27 Aprile 2024

L'Iva sulla tariffa dei rifiuti va restituita: Ama rischia pioggia di ricorsi

Tra il 2006 e il 2011 le aziende dei rifiuti hanno riscosso il tributo con l'aggiunta dell'Iva al 10%. Due sentenze hanno visto trionfare i consumatori

ROMA - Una pioggia di richieste di rimborsi rischia di piombare su Ama. Una media di 300, 350 euro a utenza, soldi indebitamente richiesti e riscossi dall'azienda di nettezza urbana tra il 2006 e il 2011, anni in cui nella tariffa rifiuti veniva conteggiata anche l'Iva del 10%. Due recenti sentenze, rispettivamente del giudice di pace di Tivoli e di quello di Roma, hanno infatti accolto una serie di richieste rimborso presentate nel febbraio del 2015 da alcuni cittadini nei confronti di AMA. 

"E proprio queste sentenze aprono ora la porta ad una possibile pioggia di richieste", spiega a RomaToday l'avvocato Alessia Zittignani, responsabile dello sportello Roma Centro e Roma 5 di MDC-Movimento Difesa del Cittadino, associazione che ha assistito i consumatori che hanno presentato ricorso. 

Il gestore dei rifiuti fino al 2009 aveva applicato sulla Ta.Ri l’IVA del 10%. Nel 2009 però una sentenza della Corte Costituzionale aveva stabilito che, avendo la Ta.Ri. già natura tributaria, non era possibile applicare anche l'IVA, a pena di duplicazione di imposizione fiscale. Di fronte alle conseguenti richieste di rimborso da parte dei cittadini, AMA aveva sostenuto che, essendo essa stessa un semplice tramite tra cittadino e Stato destinatario finale dell’Iva, non fosse competente per queste istanze. I cittadini, assistiti da alcune associazioni dei consumatori, tra cui il Movimento Difesa del Cittadino, decisero di fare causa. Alcune di queste furono rigettate dai giudici che avevano accolto l’eccezione, avanzata da AMA, sul fatto che la giurisdizione fosse delle Commissioni Tributarie e non del giudice ordinario.

Tuttavia, grazie a una sentenza della Corte di Cassazione la 5078/2016, che si pone nel solco di una pronuncia della stessa Corte a Sezioni Unite del 2011, è stato stabilito appunto che l’Iva del 10% non poteva essere applicata sulla Ta.Ri., perché si tratta di due tasse, e che la competenza è del giudice ordinario, non di quello tributario. Ed è proprio in forza di questo pronunciamento che sono arrivate queste vittorie davanti ai giudici di pace di Roma e Tivoli. Ora la concreta possibilità di vittoria spalanca le porte a ricorsi di massa. 
 

Fonte: RomaToday →
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