rotate-mobile
Lunedì, 29 Aprile 2024
Attualità

Il decreto che porta l'Italia in lockdown soft dopo le feste: il calendario dei divieti fino al 15 gennaio

Il Cdm ha approvato il Dl che prevede la zona gialla rafforzata nei giorni feriali e quella arancione nei festivi. Cosa si può fare e non fare dal 7 e il rischio zona rossa dopo l'11. Il testo della bozza

Il consiglio dei ministri convocato per il 4 gennaio ha dato l'ok al decreto legge che introduce nuove restrizioni dal 7 al 15 gennaio e cambia i parametri che portano le regioni in zona gialla, arancione e rossa. Nel decreto si stabilisce che il week end del 9-10 sia "arancione" per tutta l'Italia mentre negli altri giorni entrerà in vigore una fascia "gialla rafforzata" con lo stop agli spostamenti tra le regioni (anche quelle "gialle"). Queste norme varranno fino all'arrivo di un nuovo decreto legge e/o di un nuovo Dpcm, previsto per la metà del mese. Intanto crescono le vaccinazioni. E c'è chi scrive che la stretta verrà prorogata almeno fino al 31 gennaio. Mentre gli esperti ormai non escludono più la terza ondata dell'epidemia. Ma per fortuna il pronostico è che non sia necessario un nuovo lockdown. 

EDIT 6 GENNAIO 2021: Il decreto 5 gennaio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Uffficiale: alla fine dell'articolo il testo completo con il pdf 

Il decreto che porta l'Italia in lockdown soft dopo le feste: il calendario dei divieti fino al 15 gennaio

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è disponibile una bozza del decreto legge 4 gennaio. La riunione del CdM, in agenda per le 21, è cominciata con la solita ora di ritardo. Nel pomeriggio era circolata l'ipotesi che fosse un'ordinanza del ministero della Salute a stabilire le nuove regole per il periodo dal 7 al 15 gennaio, ma l'ordinanza non è stata pubblicata. Il testo del decreto legge stabilisce:

  • per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021 il divieto di spostarsi tra regioni o province autonome diverse su tutto il territorio nazionale tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di estrema urgenza e necessità o motivi di salute;
  • è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  • nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 la norma stabilisce l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta "zona arancione" (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020); 
  • saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 
    • il 7 e l'8 gennaio è prevista la zona gialla rafforzata in tutta Italia: spostamenti liberi ma soltanto nei confini della propria regione, la mascherina rimane obbligatoria così come il distanziamento. I bar e i ristoranti saranno aperti fino alle 18. Dopo quell’orario si potranno solo acquistare cibo e bevande da asporto - con il divieto di consumarli nelle adiacenze del locale - oppure chiedere la consegna a domicilio. Sono aperti anche i negozi e i centri commerciali. Gli spostamenti saranno liberi fino alle 22, quando entrerà in vigore il coprifuoco, fino alle 5 del mattino;
    • il 9 e il 10 gennaio tutta Italia sarà in zona arancione: gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici;
    • dall'11 al 15 gennaio in teoria tornerà la zona gialla rafforzata ma per quella data - in cui è prevista anche la riapertura delle scuole superiori al 50% in tutta Italia - alcune regioni si troveranno in zona arancione e quindi in quei territori saranno in vigore le restrizioni del 9 e del 10 gennaio. 

La bozza del Decreto legge 4 gennaio 

Gli spostamenti verso una sola casa nel proprio comune nelle aree in zona rossa fino al 15 gennaio

Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta "zona rossa", la possibilità, già prevista dal decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune rispettando il coprifuoco. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l'applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

EDIT ore 12,33: Nel decreto che disciplina le misure anti-Covid dal 7 al 15 gennaio gli spostamenti verso abitazioni private altrui saranno consentiti solo nel proprio Comune e non nella propria Regione come indicato nella notte. "Il testo prevede che, nei territori inseriti nella cosiddetta "zona rossa", sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune", si legge nella nuova versione del dl. In sostanza, spiega Palazzo Chigi, è ammesso andare a trovare amici e parenti ma solo nel proprio Comune

Il testo rivede i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone "arancioni" e "rosse". Nel dettaglio, l'articolo 2 del Dl stabilisce che se una regione è in scenario 2 - dunque con un Rt da 1 a 1,25 - finisce in zona arancione; se è in uno scenario 3 con Rt da 1,25 a 1,50 finisce in zona rossa, ma soltanto se "nel territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti". Questo parametro è stato introdotto per evitare che regioni con una circolazione virale bassa possano invece finire in arancione a causa di singolo episodio di aumento dell'Rt. Il nuovo sistema delle fasce scatterà però da lunedì 11: venerdì arriverà il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità e sulla base dei dati aggiornati scatteranno le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza per l'attribuzione dei colori alle regioni.

Cosa si può fare e non fare dal 7 al 15 gennaio

In base alle disposizioni del decreto legge è possibile cominciare a compilare il calendario delle restrizioni valide dal 7 al 15 gennaio. Con un'avvertenza: l'8 gennaio è previsto il report dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute che, sulla base del cambio di parametri come l'indice di contagio Rt, potrebbe portare alcune regioni in zona arancione o (con meno probabilità) rossa: tutto dipenderà dall'ordinanza di Roberto Speranza che verrà pubblicata successivamente. Detto ciò, questo è il calendario delle restrizioni:

Anche con il nuovo decreto sarà consentito dal 7 al 15 gennaio lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone, "ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale" e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Restano consentiti anche gli spostamenti dai comuni "con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini", senza poter raggiungere i capoluoghi di provincia. Il governo potrebbe inoltre istituire una "zona bianca" con il nuovo Dpcm e il decreto legge che entreranno in vigore a partire dal 15 gennaio 2021. In questa nuova zona sarebbero aperti bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, musei ma rimarrebbero comunque l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso, il distanziamento di almeno un metro tra le persone, il divieto di assembramento e l’obbligo di disinfettare le mani prima di entrare nei locali. Gli spostamenti sarebbero liberi e potrebbe anche essere rinviato l’orario del coprifuoco. 

Il testo della bozza del decreto legge 4 gennaio

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, questo è il testo dell'ultima bozza del decreto legge approvato dal consiglio dei ministri:

Art. 1. Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19  

1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

2. È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

3. Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 7 e il 15 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

4. Nell’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 2. Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale

1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-ter, è aggiunto il seguente:
     “16-quater. Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica ad una o più regioni nel cui territorio si manifesta un’incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

     a) le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è “di tipo 2” e il livello di rischio è “moderato” o “alto” ;

     b) le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è “di tipo 3” e il livello di rischio è “moderato” o “alto” ;

Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

EDIT ore 12,53: Rispetto a questa versione della bozza nel decreto che disciplina le misure anti-Covid dal 7 al 15 gennaio gli spostamenti verso abitazioni private altrui saranno consentiti solo nel proprio Comune e non nella propria Regione come indicato nella notte. "Il testo prevede che, nei territori inseriti nella cosiddetta "zona rossa", sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune", si legge nella nuova versione del dl. In sostanza, spiega Palazzo Chigi, è ammesso andare a trovare amici e parenti ma solo nel proprio Comune

E non finisce qui. Il Messaggero infatti oggi fa sapere che gli spostamenti potrebbero essere in ogni caso vietati fino al 31 gennaio. La stretta verrà introdotta a tappe, con due diversi provvedimenti. Il primo è quello varato ieri notte dal Consiglio dei ministri di cui si parla in questo articolo e che avrà validità fino al 15 gennaio: giorno in cui perderà efficacia l’attuale Dpcm. Il secondo verrà approvato lo stesso giorno di scadenza del “decreto ponte” appena varato e prorogherà le restrizioni al 31 gennaio: "questo è almeno il patto raggiunto in Consiglio dei ministri sotto pressione del ministro della Salute, Roberto Speranza", sostiene il quotidiano romano. 

A differenza di quanto filtrato lunedì dopo la riunione tra i capidelegazione della maggioranza, il divietodi varcare i confini della propria Regione non si fermerà il 15 gennaio (quando scadrà l’attuale Dpcm): la “zona gialla rafforzata” verrà poi prorogata - questo è l’impegno, come si diceva - fino 31 gennaio. La nuova stretta serve a impedire, come spiegano gli esperti del Cts, la «migrazione del virus» tra le diverse zone del Paese. E dunque a «limitarne la diffusione».

Sarà comunque sempre possibile superare i confini regionali per «comprovate esigenze» di salute, urgenza, lavoro e per tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Sarà invece vietato andare nelle seconde case fuori Regione. E nel frattempo il ritmo delle vaccinazioni è in crescita. Alle 21 di ieri, secondo il sito del Commissario straordinario, erano state somministrate 150.245 dosi, pari al 31,3 per cento delle 479.700 distribuite alle Regioni. Il Lazio è al 61,4 per cento, la Toscana al 56 e il Veneto al 55,5, mentre la Lombardia arranca al 7,9 per cento e Calabria, Molise, Valle d’Aosta e Sardegna vanno ancora peggio. Ma per il momento sono limitate agli operatori sanitari e alle Residenze per anziani. Ma Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts),ad Agorà su Rai 3 avverte: "La situazione italiana è significativamente migliore rispetto a quella di altri paesi ma non vuol dire che possiamo allentare l'attenzione, ritenerci fuori pericolo o scongiurare una terza ondata. Allo stesso tempo però non dobbiamo creare allarmismi eccessivi perché l'Italia, pur avendo una circolazione sostenuta, non ha una curva epidemica fuori controllo". Fabio Ciciliano, dirigente medico della polizia, segretario del Comitato tecnico scientifico (Cts), intervistato dal Corriere della sera esclude in ogni caso un nuovo lockdown: "È inutile illudersi, l'unico modo per piegare la curva epidemiologica è limitare i contatti tra le persone. La strada è ancora lunga ma non è necessario il lockdown. Abbiamo comunque una riduzione dei decessi e perciò è fondamentale continuare tutti a rispettare le regole". Secondo Ciciliano "c'è purtroppo un'inversione di tendenza dei ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive che sono tornati ad aumentare - osserva - gli effetti della stretta di Natale potranno comunque essere visibili tra 2-3 settimane. I numeri dei contagi aumentano quando aumentano i contatti tra persone. L'unico modo per abbattere la circolazione del virus, e quindi piegare la curva verso il basso, è limitare le interazioni interpersonali. Maggiore socialità equivale ad avere maggiore circolazione del virus". "Condivido però l'idea di prospettiva che deve avere il Paese verso il ritorno a una certa normalità - dice - con questi numeri, però, mi sembra francamente troppo precoce pensare a caratterizzare le zone bianche adesso. Il Cts si è sempre espresso in maniera molto netta sul ritorno a scuola in presenza. Abbiamo acquisito dal Centro europeo per il controllo delle malattie un documento che dimostra in maniera inequivoca come all'interno delle classi non ci sia un aumentato rischio di contagio. Le scuole, quindi, sono sicure. Le problematiche sorgono prima e dopo: dai trasporti da e per le scuole, alle attività post scolastiche, alla libera socialità degli studenti dopo le lezioni in classe". In merito alla campagna vaccinale, "alcune Regioni sono state rapide fin dall'inizio, mentre altre non sono ancora partite. La campagna vaccinale durerà alcuni mesi solo se si riuscirà a mantenere un ritmo sostenuto nelle somministrazioni dei vaccini. È una maratona, non uno sprint". 

Il testo del decreto 5 gennaio 2021 n. 1

Il testo del decreto 5 gennaio 2021 n. 1 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Rispetto alla bozza c'è il rinvio della ripresa delle scuole superiori in presenza e cambiano le regole degli spostamenti in zona rossa; in più viene descritto nel dettaglio il consenso alla vaccinazione per i pazienti incapaci di intendere e di volere ricoverati nelle Rsa. Ecco il testo completo del decreto:

Art. 1 Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19

1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e' altresi' consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma e' consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 2 Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-ter, e' aggiunto il seguente: "16-quater. Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, secondo le previsioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.".

2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica a una o piu' regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti: a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario e' almeno di tipo 2 e il livello di rischio e' almeno moderato; b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario e' almeno di tipo 3 e il livello di rischio e' almeno moderato.

Art. 3 Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 4 Progressiva ripresa dell'attivita' scolastica in presenza

1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attivita' didattica in presenza. La restante parte dell'attivita' didattica, e' svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nonche' su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attivita' didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma.

2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresi', per ogni istituzione scolastica, incluse quelle di cui al comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali.

Art. 5 Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite

1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volonta' eventualmente gia' espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

2. In caso di incapacita' naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace e' ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si da' atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacita' naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attivita' previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.

3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando gia' noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente piu' prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale e' idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne da' comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformita' alla volonta' dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformita' a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, e' immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non puo' essere espresso in difformita' dalla volonta' dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato e' ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, puo' richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volonta' dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilita' o indisponibilita' dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, e' comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato e' ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.

6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida.

7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 e' comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona e' ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.

8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.

9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinche' disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il testo in Pdf del decreto 5 gennaio 2021, ricavabile dal sito della Gazzetta Ufficiale

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Il decreto che porta l'Italia in lockdown soft dopo le feste: il calendario dei divieti fino al 15 gennaio

Today è in caricamento