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Martedì, 30 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Cosa è e come funziona il pignoramento

Il pignoramento è disciplinato dall’articolo 492 del codice di procedura civile e consiste nella formalità con cui viene iniziata l’espropriazione forzata di un bene, più specificatamente il pignoramento è l’ingiunzione con cui l’ufficiale giudiziario intima al debitore di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione forzata e gli eventuali frutti di tali beni.

Il pignoramento richiede che sia stato accertato formalmente un debito, tramite una sentenza, un decreto ingiuntivo o un altro provvedimento del giudice, oppure titoli di credito. Tutti questi atti rappresentano titoli esecutivi che consentono di avviare la procedura volta a recuperare in forzosamente il credito che il debitore non ha potuto o voluto soddisfare, mediante la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati.

L’atto di pignoramento deve essere notificato presso la residenza, domicilio dichiarato o sede legale del debitore. L’ufficiale giudiziario notifica il pignoramento al debitore ed esegue l’accesso al luogo ove i beni sono conservati ed in caso di beni mobili provvede a identificare concretamente i beni sottratti alla disponibilità del debitore, e li elenca in apposito verbale. Per il pignoramento devono essere scelti i beni che per valore e possibilità di realizzo appaiano più adatti a soddisfare il creditore, privilegiando (se ve ne siano) contanti, gli oggetti preziosi e titoli di credito. I beni così individuati vengono poi trasportati in luogo idoneo a conservarli o affidati ad appositi custodi.

L’atto di pignoramento deve seguire precise procedure: deve richiamare gli atti precedenti (che devono essere stati notificati), cioè il titolo esecutivo e il precetto, un atto che ricapitola le somme dovute e le diverse voci. Inoltre il debitore deve essere tassativamente informato, mediante dichiarazione verbalizzata, della possibilità di sostituire ai beni o ai crediti pignorati il versamento di una somma che sia pari al totale della cifra dovuta per capitale, degli interessi, delle spese e delle spese d’esecuzione. La sostituzione può avere luogo ove il debitore depositi in tribunale un’istanza in tal senso e anticipi una somma pari ad almeno un quinto della cifra complessivamente dovuta.

Si può evitare il pignoramento con pagamento immediato all’ufficiale giudiziario, secondo quanto prevede l’articolo 494 del codice di procedura civile. Il debitore può versar, una somma pari all’importo del credito o dei crediti fatti valere, più l’importo delle spese maturate e  dare all’ufficiale giudiziario l’incarico di consegnare le somme al creditore (può anche riservarsi di agire per la restituzione della somma versata e farlo mettere a verbale dall’ufficiale). Oppure il debitore corrisponde all’ufficiale giudiziario una somma pari all’importo del credito e delle spese aumentato di due decimi. In questo caso, la somma non viene data per essere consegnata al creditore ma come oggetto del pignoramento al posto dei beni.

Il pignoramento perde di efficacia trascorsi 45 giorni dalla sua esecuzione senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati.

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