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Sabato, 27 Aprile 2024
La norma

Quando si può denunciare uno stalker: cosa dice la legge  

Telefonate e messaggi insistenti, molestie continue e minacce. Comportamenti dannosi che rendono la vita delle vittime impossibile. Dal "codice rosso" alle pene: quello che c’è da sapere sul reato di stalking

Ogni anno, in Italia, sono oltre 10mila le donne che denunciano molestie e atti persecutori. Un numero già elevato che però rappresenta soltanto la punta dell’iceberg, visto che soltanto una piccola percentuale delle vittime di stalking trova il coraggio di denunciare la persona che, attraverso diversi comportamenti, sta rendendo la loro vita impossibile. Nella maggior parte dei casi sono gli ex partner a trasformarsi in stalker, spesso perché non disposti ad accettare la fine della relazione, al punto da iniziare una vera e propria persecuzione. Telefonate e messaggi, a ogni ora del giorno e della notte, ma anche appostamenti e minacce, comportamenti tossici e reiterati che, in alcuni casi, possono tramutarsi in atti ancora peggiori. 

Il reato di stalking

Lo stalking (dall’inglese to stalk "inseguire") è un reato disciplinato dall’ordinamento penale italiano con il decreto legge n. 11/2009, che ha introdotto nel codice penale l’articolo 612-bis, e prevede un comportamento persecutorio messo in atto da un individuo nei confronti di una vittima, in modo reiterato nel tempo. L’atteggiamento può essere manifestato in diversi modi, tutti volti a suscitare ansia e paura nei confronti della vittima, che in molti casi sviluppa dei problemi fisici o mentali, al punto da non poter svolgere al meglio le proprie attività di quotidiane, come il lavoro o le faccende casalinghe.

Il testo della norma recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Quando si può denunciare

Come detto, una gran parte di vittime non denuncia o magari non sa comprendere se di fronte ha uno stalker o semplicemente un corteggiatore molto insistente. Ovviamente, se la situazione crea disagio, al punto da non sentirsi liberi di svolgere le proprie attività, e se la persona non demorde nonostante i ripetuti inviti, allora potrebbe essere il caso di rivolgersi alle forze dell’ordine. 

Il reato di stalinkg contempla una "condotta reiteratamente molesta o vessatoria ai danni della vittima", quindi, è proprio la reiterazione del comportamento a far scattare gli effetti previsti dalla legge. Ergo, una singola chiamata o un episodio isolato non bastano. Secondo la giurisprudenza, per realizzarsi il reato di atti persecutori (cioè, di stalking) è sufficiente che la condotta molesta si ripeta anche soltanto due volte: pertanto, saranno sufficienti anche solamente due episodi di pedinamento, di minacce o di qualsiasi altra condotta molesta per far integrare il delitto di stalking.  Sempre secondo la norma, lo stalker agisce facendo ripetute e continue minacce o molestie, telefona e scrive con insistenza, spesso usando toni offensivi, fino ad arrivare alle aggressioni verbali e ai danni a cose altrui, come ad esempio l’automobile. In ogni caso, se ci sentiamo minacciati o perseguitati da un’altra persona, è sempre consigliabile raccontare tutto alle forze dell’ordine. La pena prevista è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.

Querela e ammonimento

La vittima di stalking che decide di rivolgersi alle autorità ha due opzioni: depositare una querela presso la procura della Repubblica, entro 6 mesi dall’ultimo atto intimidatorio subito, e attendere lo svolgimento delle indagini, oppure effettuare un ammonimento al Questore, ossia una sorta di diffida nei confronti dello stalker a interrompere i comportamenti persecutori. Nel primo caso è possibile ritirare la querela se il persecutore interrompe il suo comportamento, bloccando quindi il procedimento penale. Nel secondo caso invece, il procedimento continuerà d’ufficio, così come nei casi di minacce di morte e con vittime minorenni o disabili.

Il codice rosso: come funziona

Una legge del 2019 ha introdotto il “codice rosso” per le vittime di violenza domestica o di genere, una corsia preferenziale valida anche in caso di stalking. Quando viene denunciato un reato la polizia giudiziaria, deve immediatamente riferirne al pubblico ministero, in forma orale o scritta. Da quel momento il magistrato ha tre giorni per raccogliere informazioni sulle persone coinvolte e valutare se sussistono gli estremi per chiedere al giudice di emettere una misura cautelare, come ad esempio un divieto di avvicinamento.Il codice rosso non scatta in automatico per tutti i casi di stalking: la corsia d’urgenza si attiva soltanto nel caso in cui i comportamenti si inseriscano in un quadro di violenze più ampio. Quindi in presenza di comportamenti persecutori accompagnati da minacce o da episodi di violenza. Il codice rosso non scatta invece se lo stalking avviene soltanto per via telematica o a distanza, o nei casi in cui non viene riconosciuta una particolare urgenza nel tutelare la vittima con maggiore tempestività. I casi di stalking comunicati alle forze dell’ordine per cui non scatta il codice rosso seguono l’iter classico delle altre denunce.

Le pene previste

L’art. 612-bis del codice penale prevede per il reato di stalking delle pene che vanno da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni di reclusione. La legge prevede pene più severe nei casi in cui a commettere gli atti persecutori sia un coniuge, un ex coniuge o una persona con cui la vittima ha o ha avuto un rapporto sentimentale o affettivo. Le pene possono aumentare (fino a un massimo di 7 anni e 6 mesi) anche se la vittima è un minore, una donna in gravidanza, una persona affetta da disabilità, se il fatto viene commesso tramite l’utilizzo di armi o da individui che hanno già ricevuto l’ammonimento del questore. Lo stalking esclusivamente telefonico, come detto, viene considerato meno grave. La persecuzione perpetrata tramite telefonate e messaggi prevede pene più leggere, da 15 giorni a 6 mesi di reclusione. Inoltre, soltanto in questi casi, l’indagato può ricorrere all’oblazione, ossia alla possibilità di pagare un’ammenda da 516 euro ed estinguere il reato senza macchiare la propria fedina penale.

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