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Martedì, 30 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Come pagare a rate le bollette di luce e gas

La bolletta della luce e quella del gas possono essere pagate anche a rate, nel corso dei mesi successivi a quelli per i quali la bolletta è maturata.

La rateizzazione è sempre possibile per chi ha scelto il servizio di maggior tutela mentre per chi ha scelto il mercato libero la possibilità di rateizzazione (e le modalità della stessa) dipende dal contratto sottoscritto: se non è esplicitamente indicato nel contratto di libero mercato, il pagamento a rate è escluso.

La rateizzazione della bolletta del gas può essere chiesta in 3 casi secondo quanto prevede la legge e sempre solo a condizione che l’importo da pagare non sia inferiore a 50 euro:
-    se si riceve una bolletta di conguaglio che ha un importo superiore al doppio di quello delle bollette in acconto (con consumi stimati) ricevute dopo l’ultimo conguaglio. La rateizzazione può essere negata se l’aumento è dovuto alla sola differenza stagionale e non si applica se la periodicità delle bollette è mensile;
-    se si rompe il contatore e il fornitore chiede che siano pagati consumi effettuati ma non registrati dal contatore perché rotto;
-    se il venditore chiede un conguaglio a causa di una o più mancate letture ma il contatore è accessibile.

La rateizzazione della bolletta del gas comporta interessi da pagare sulle rate e deve essere chiesta entro e non oltre la data di scadenza della bolletta (il fornitore ha poi 30 giorni per chiedere il pagamento della prima rata); se si presenta la richiesta in ritardo, il venditore è libero di non concedere la rateizzazione mentre se si recede dal contratto in regime di maggior tutela per cambio del fornitore prima di aver pagato tutte le rate, il venditore può richiedere il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

La rateizzazione delle bollette della luce è consentita in 2 casi e sempre a condizione che l’importo sia di almeno 25,82 euro:
-    se una bolletta di conguaglio supera del 150% quello delle bollette in acconto (o con consumi stimati) ricevute dopo l’ultimo conguaglio;
-    se si rompe il contatore e il fornitore chiedere il pagamento di consumi effettuati ma non registrati dal contatore perché rotto.

Il fornitore di elettricità deve specificare come rateizzare la bolletta, sempre che ne ricorrano le condizioni, ed il cliente deve richiedere la rateizzazione entro e non oltre la data di scadenza di pagamento della bolletta (altrimenti il venditore è libero di negare la rateizzazione) e pagare interessi (pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea).

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