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Venerdì, 26 Aprile 2024
Ristrutturazione e trasloco nella prima casa: cosa succede se a causa della pandemia non si riesce a rispettare il termine di un anno dall'acquisto

Come il Covid incide sui benefici prima casa

Per i benefici prima casa indispensabile il rispetto dei termini. Cosa succede a causa della pandemia

A causa della pandemia da Covid 19 sono davvero tanti i contribuenti che entro non sono riusciti a ultimare i lavori di ristrutturazione e/o a trasferirsi nella "prima casa" entro i termini di legge, con la paura di perdere i benefici fiscali connessi all'acquisto.

Gli interessi passivi del mutuo ipotecario

L’articolo 15, lettera b), del Dpr 917/1986, in particolare, stabilisce che per poter detrarre (entro il limite massimo di 4mila euro annui) gli interessi passivi del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto, il contribuente deve adibire l'immobile ad abitazione principale entro e non oltre un anno dall’acquisto stesso.

Nel caso di lavori di ristrutturazione dimostrati da un idoneo titolo edilizio, il termine per trasferirsi nella nuova casa scivola avanti di non più «due anni dall’acquisto».

La detrazione può essere fruita dalla data in cui l’unità immobiliare viene abitata stabilmente dal contribuente.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

All'Agenzia delle Entrate sono stati presentati appositi interpelli. E la risposta non si è fatta attendere. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i periodi in cui, a causa delle restrizioni anti-contagio, si sono verificati «blocchi negli spostamenti delle persone», costituiscono «forza maggiore» perché caratterizzati da precisi requisiti: sono infatti

sopravvenuti;

oggettivi, ovvero non imputabili al contribuente;

non prevedibili ed inevitabili: se infatti fossero stati prevedibili o evitabili, il contribuente avrebbe potuto e quindi dovuto tenerne conto.

Il termine per adibire l'immobile a prima casa, dunque, slitta in avanti oltre l'anno dall'acquisto, ovvero oltre i due anni dall'acquisto in caso di lavori di ristrutturazione comprovati da idoneo titolo edilizio di un numero di giorni pari a quelli in cui è stato in vigore il lockdown e/o il blocco alla circolazione di mezzi e persone

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