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Venerdì, 26 Aprile 2024
Economia

Credito d'imposta per canoni di locazione: quando spetta anche agli immobili non accatastati

L'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi dei contribuenti

Il decreto Rilancio continua a sollevare dubbi interpretativi. Si susseguono infatti gli "interpelli", cioè le richieste di chiarimenti ufficiali all'Agenzia delle Entrate. Tra le ultime problematiche esaminate quella relativa ai requisiti urbanistici che devono possedere gli immobili per poter accedere al credito di imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo previsto dall'art. 28 del DL 34/2020.

Con la risposta n. 364 dello scorso 16 settembre, in particolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo è attivabile anche nel caso in cui gli immobili risultino non accatastati o non accatastabili.

Ai fini del credito d'imposta per canoni di locazione non abitativa, ha spiegato infatti l'AdE, non rileva la destinazione catastale dell'immobile, ma il rispetto dei requisiti di accesso al bonus previsti dalla legge.

In particolare, scrive l'Agenzia delle Entrate, "gli immobili oggetto di locazione (o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d'azienda o contratto misto), indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività:

  • industriale;
  • commerciale;
  • artigianale;
  • agricola;
  • di interesse turistico.

Si ricorda che il credito di imposta può essere ceduto al locatore, se questi acconsente, come pagamento del canone.

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