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Venerdì, 26 Aprile 2024
Opinioni

Perché il nuovo Statuto M5s ha un problema di democrazia

Ad appena tre anni dal suo parto in uno studio legale genovese, lo Statuto del terzo M5S (esistono infatti tutt'ora,  due omonime, precedenti associazioni con tale nome) affronta un delicato passaggio, la sostituzione della carica apicale di “Capo politico” con un organo collegiale, il Comitato direttivo, archiviando così una carica statutaria che, emblematicamente, non è mai stata rivestita da persone elette dagli iscritti (la mitologica “base”):

Ed è dunque paradigmatico  che esecutore testamentario di una tale carica sia chi la doveva ricoprire solo per il tempo necessario -al massimo 30 giorni, da statuto-per  indire le consultazioni per l'elezione del nuovo Capo politico, finendo invece per tenere lo scettro in mano  un anno “di troppo”.

Ma si sa:  marxisticamente parlando, anche nelle associazioni, l'applicazione del  diritto è la risultante dei rapporti di forza sul campo. E nel partito nessuno ha avuto la forza, né probabilmente l'idea, né forse il coraggio, di chiedere di far rispettare quanto prevedeva lo statuto (una cosa analoga avviene assai spesso per la durata dei procedimenti disciplinari).

E veniamo dunque alle novità e agli aspetti critici di questa operazione di chirurgia interna. In primo luogo deve osservarsi che quella che viene chiamata “assemblea degli iscritti” (e questo valeva anche per la formulazione originaria) in realtà non ha nulla dell'assemblea, non differendo, se non per quorum e tempistiche di convocazione, dalle consultazioni. Circostanza questa che si riverbera, con rispetto parlando, nella cervellotica commistione di quesiti che dovrebbero essere esaminati ed eventualmente approvati in progressione temporale, e non tutti insieme (un pasticcio simile avvenne quando si trattò di modificare il “Non Statuto” del M5S del 2009, nel settembre/ottobre 2016).

L'aspetto più critico dell'operazione è però la riorganizzazione statutaria con un'operazione di  riscrittura  che appare realizzata con una modalità da “cerca e sostituisci”, che finisce per incagliarsi negli snodi necessari a garantire l'effettiva organicità delle modifiche proposte.
Carta canta e urla la conflittualità tra la statuizione che  tutti gli iscritti possono candidarsi alla carica di componente del Comitato direttivo, e la clausoletta che attribusce al Comitato di garanzia la possibilità di introdurre cause di incompatibilità non previste dallo Statuto. 

E forse è stata la fretta a suggerire quella norma in bianco che attribuisce al sempreverde Comitato di Garanzia il potere di emanare un ennesimo regolamento per disciplinare il requisito di proporzionalità della rappresentanza di genere e di “cariche istituzionali”, che già la modifica proposta indica in due quinti, ma senza specificare la soluzione da adottare nel caso, non peregrino, che un parlamentare che riveste anche la carica di ministro o sottosegretario venga eletto nel Comitato direttivo assieme ad altri due parlamentari non ricoprenti tale carica, ma con meno voti di questi ultimi due. In tal caso chi dovrà rinculare? O è possibile avere nella rappresentanza due parlamentari componenti dell'esecutivo e due parlamentari privi di incarichi governativi (occupando così quattro posti su cinque) ?! 
Rimettere una tale delicatissima questione, che dovrebbe essere disciplinata statutariamente, ad un regolamento che dovrà essere coniato dal Comitato di garanzia, sembra introdurre una soluzione ibrida che mal si concilia  con i poteri previsti dall'articolo che disciplina l'operato di tale organo.

Macroscopica è poi l'incongruenza, meglio: la disorganicità, tra quanto previsto dalla modifica della lettera c) dell'art 7 e quanto previsto dalla successiva lettera d): se al Comitato direttivo compete di indire le assemblee, perchè l'assemblea per la nomina di un membro di tale Comitato in caso di vacanza di un seggio, deve essere convocata dal Comitato di Garanzia e non dallo stesso Comitato direttivo? 
Aporie del “cerca e sostituisci”.....

Anche la scarna previsione che il Comitato direttivo voti a maggioranza dei propri membri ci sembra troppo poco articolata: e se uno dei cinque membri si astenesse (o versasse in conflitto d'interessi) e gli altri quattro si dividessero in due contro due? Colpisce questa impostazione del Comitato direttivo come organo composto da un sol uomo (o da una sola testa).

La compatibilità della previsione che attribuisce la rappresentanza legale a rotazione  con quuanto dispone l'art. 36 c.c. (che attribuisce la rappresentanza legale a coloro cui spetta “la presidenza o la direzione” dell'associazione) è senz'altro da approfondire.

Un'ultima annotazione: gli iscritti da meno di sei mesi sono esclusi dal diritto di voto in forza di un regolamento del Comitato di Garanzia che (salvo errore di chi scrive) non risulta consultabile sul sito, ma analoga esclusione non è prevista per gli iscritti sottoposti a provvedimento disciplinare di sospensione. Eppure risulta che attualmente iscritti sospesi, ma anche non sospesi (né ovviamente) espulsi, non possano accedere alla piattaforma Rousseau, circostanze dovutamente segnalate dai diretti intereessati, ma ad oggi non prese in considerazione. Con il rischio che le modifiche statutarie, ove approvate, vengano impugnate da chi verrà indebitamente escluso dal voto.

Caos e stelle, un binomio indissolubile.

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