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Sabato, 27 Aprile 2024
Proviamo a capire meglio

È vero o no che l'accesso al mare deve essere sempre garantito?

Il principio è sancito in una legge del 2006, ma per i varchi di proprietà privata la questione è spinosa

Ma se l'accesso al mare dovrebbe essere sempre libero perché a volte viene negato? A mettere nero su bianco i diritti dei cittadini è una legge del 2006 (la numero 296 del 27 dicembre) che stabilisce l'obbligo "per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione". A livello giuridico la battigia viene definita come la striscia di sabbia su cui l'onda va a infrangersi. E fin qui la legge non lascia spazio a dubbi. Tanto più che in un successivo comma viene specificato che le Regioni "devono individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso di transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione".

Non solo. Il diritto dei bagnanti a fruire della battigia è stato ribadito più di recente dalla legge del 15 dicembre del 2011 con cui l'Italia si è adeguata alle normative comunitarie. Di norma dunque l'accesso al mare è garantito, ma ci sono comunque leggi e ordinanze regionali da tenere a mente. In Puglia, per fare un esempio, il "transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al mare territoriale" diventa un obbligo solo "qualora non esistano accessi alternativi" entro 150 metri. 

Cosa succede quando il varco appartiene a un privato?

Il caso però non è chiuso. Perché come qualcuno avrà notato nella legge si parla espressamente di "concessioni" demaniali e nulla si dice del diritto di accesso se ci troviamo di fronte a una proprietà privata.

In altre parole: se il titolare di un lido impedisce al bagnante l'accesso alla battigia quest'ultimo ha tutto il diritto di far valere le proprie ragioni. E se invece il varco d'accesso non è in concessione ma ha natura privata? In questo caso le cose si complicano.

Di recente il Tar del Lazio, sezione di Latina, si è pronunciato su due ricorsi contro altrettante ordinanze con cui il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca aveva riaperto al pubblico due accessi al mare di proprietà di privati: il così detto "sentiero Moravia", ovvero un varco contiguo alla villa che un tempo fu del celebre scrittore e di Pier Paolo Pasolini, e un altro passaggio ricadente nella proprietà della moglie del giornalista Clemente Mimun.

I due ricorsi hanno avuto esito opposto. Per quanto riguarda la villa di Mimun il Tar ha sospeso l'ordinanza del Comune motivando la decisione con l'impossibilità per il sindaco di sottrarre la proprietà ai legittimi proprietari mediante un atto d'imperio con riferimento a un varco che non è mai stato pubblico.  I ricorrenti, si legge infatti nel testo, "non sono concessionari di beni appartenenti al demanio marittimo ma privati titolari di un diritto di servitù su un «sentiero insistente su proprietà privata, di accesso alla spiaggia demaniale»". 

Di segno opposto invece la decisione del Tar sul ricorso della società immobiliare Oprafin relativa al 'sentiero Moravia'. Nonostante dagli atti si evinca che i soli proprietari delle ville antistanti avrebbero diritto alla così detta "servitù di passaggio", i giudici hanno deciso diversamente confermando la validità dell'ordinanza del Comune. E dunque lasciando aperto il varco. 

Il sentiero Moravia a Sabaudia

Oltre a sottolineare la necessità di "di assicurare l'assistenza sanitaria di emergenza" il tribunale regionale ha motivato la decisione spiegando che l'utilizzo del varco, "nel rispetto della volontà del proprietario Moravia, è stato collettivo e indistinto e protratto, peraltro, per il tempo necessario all'usucapione". In effetti, si legge, "costituisce fatto notorio e acclarato, documentato anche dagli organi di informazione, che la libera fruizione del sentiero in argomento è stata prevista e voluta sin dagli anni '70 dagli allora proprietari della villa e del sentiero Alberto Moravia e Pierpaolo Pasolini". Il sunto è che quel passaggio è sempre stato accessibile alla collettività e dunque la decisione del sindaco di riaprire il varco non può essere ritenuta una "compressione del diritto di proprietà". 

Il principio sancito dalla Cassazione

Sulla spinosa questione degli accessi all'area demaniale marittima si è espressa anche la Corte di Cassazione. La sentenza del 7 maggio 2020 ha sancito il principio per cui una strada privata può diventare di accesso pubblico solo se viene provato l'uso "da parte della collettività (...) per il tempo necessario all'usucapione". L'utilizzo del varco deve inoltre avvenire "a opera di una collettività indeterminata di soggetti" titolari "di un pubblico interesse di carattere generale" e non di soggetti singoli "che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato". L'uso pubblico di una strada privata dunque è possibile, ma solo a determinate condizioni. E il diritto di raggiungere il mare non può essere dato sempre per scontato. 

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