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Domenica, 28 Aprile 2024
Le novità

Bonus fino a 2mila euro per i lavoratori con figli: nei fringe benefit anche affitto e mutuo

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate: oltre alle bollette, entrano nel bonus esentasse anche le spese per l'affitto e per il mutuo sulla prima casa. Novità anche per i lavoratori del settore turistico

Un bonus fino a 2mila euro destinato ai lavoratori dipendenti, i cosiddetti fringe benefit, ma non solo, anche un trattamento integrativo per alcune categorie di lavoratori e il riscatto dei periodi non coperti dal lavoro. Nella circolare n. 5/E di oggi, giovedì 7 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito diverse indicazioni riguardanti le nuove misure per il welfare aziendale e i redditi dei lavoratori dipendenti. Vediamo nel dettaglio tutte le novità.

Fringe benefit 2024, le novità

Una delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024 riguarda i fringe benefit, ossia i benefici aziendali. Nel 2024 infatti, i lavoratori dipendenti che hanno figli a carico potranno ricevere questa sorta di "bonus", il cui limite massimo è stato innalzato a 2mila euro, senza che l'importo venga conteggiato nella dichiarazione dei redditi. Per i dipendenti senza figli il limite sarà di mille euro. Come specificato dall'Agenzia, entrano tra i "bonus" esentasse non solo le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, ma anche quelle per l’affitto e per gli interessi sul mutuo della prima casa.

Bonus fino a 2mila euro in busta paga: a chi spettano i fringe benefit 

La norma stabilisce infatti che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di mille euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Questo tetto sale a 2mila euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i fringe benefit possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente. L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10 al 5%.

Nuovo trattamento integrativo

Al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, l’ultima legge di Bilancio riconosce inoltre a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15%. La misura si riferisce alle prestazioni rese tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno. Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.

Il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

Infine, la circolare fa il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione. In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato. Sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.

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