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Sabato, 27 Aprile 2024
In Germania

Smart working, riconosciuto come infortunio sul lavoro l'incidente avvenuto tra letto e scrivania

In Germania un dipendente del Ministero del Lavoro è caduto mentre scendeva le scale per raggiungere lo studio e ha fatto causa

Nei giorni in cui in Italia governo, sindacati e associazioni di categoria hanno raggiunto un accordo sulle regole che disciplineranno lo smart-working nel privato, dando per la prima volta un indirizzo e una connotazione specifici al lavoro agile e dibattendo del “diritto alla disconnessione”, in Germania un lavoratore ha ricevuto un indennizzo per essersi infortunato cadendo durante lo spostamento tra camera da letto e studio.

A sporgere denuncia è stato un dipendente del Ministero dell’Interno, caduto mentre scendeva le scale a chiocciola per raggiungere lo studio e iniziare a lavorare. L’uomo si è rotto una vertebra e ha deciso di intentare causa, sostenendo che si sia trattato di infortunio sul lavoro. I giudici del tribunale federale sociale gli hanno dato ragione, tenendo conto del fatto che il dipendente inizia a lavorare appena sveglio, senza fare colazione, e considerando “il primo spostamento mattutino dal letto all’ufficio domestico un percorso di lavoro assicurato”. Se inizialmente i servizi sociali predisposti ad accertare la possibilità del risarcimento non hanno quindi riconosciuto l’accaduto come un infortunio sul lavoro, il tribunale ha invece sposato la tesi dell’uomo.

La sentenza poggia su un precedente citato dagli stessi giudici: in un altro procedimento relativo a un infortunio sul lavoro era stato stabilito che “salire le scale fino al Ministero degli Interni, quando ci si reca al lavoro per la prima volta nella giornata, è un percorso assicurato come servizio nell'interesse del datore di lavoro”. Visto che l’uomo è scivolato per raggiungere quello che di fatto è il suo ufficio e iniziare così a lavorare, per i giudici si tratta di uno spostamento equiparabile al raggiungimento della sede fisica e richiama quanto decretato per l'episodio precedente.

“Se l'attività assicurata è svolta nell'abitazione della persona assicurata o in un altro luogo - hanno specificato i giudici - la copertura assicurativa è fornita nella stessa misura di quando l'attività è svolta nei locali dell'azienda".

E in Italia?

In Italia l’Inail ha stabilito, con un’informativa del 2017 esplicativa della legge 81 del 22 maggio 2017 sulla tutela del lavoro autonomo, che il lavoratore è coperto da assicurazione Inail anche in lavoro da remoto in due casi. Il primo è l’infortunio sul luogo di lavoro, e dunque infortunio che si verifica nella propria casa o in un altro luogo dove si svolga l’attività in smart working, regolarmente comunicato preventivamente al datore di lavoro, a patto che abbia un contratto di lavoro dipendente e che l’infortunio sia avvenuto durante l’espletamento di funzioni di lavoro.

Il secondo caso è definito infortunio in itinere, e si riferisce all’infortunio che si verifica durante lo spostamento verso il luogo di lavoro scelto per lo smart working, a patto che lo spostamento sia indispensabile per l’espletamento dell’attività lavorativa e che l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’infortunio sia in generale strettamente collegata a quella lavorativa. In entrambi i casi, comunque, restano criticità relative all’accertamento dei requisiti rimessi ai giudici e alla stessa Inail. Che lo scorso anno ha accolto la richiesta presentata da una lavoratrice agile caduta a casa durante una telefonata di lavoro con una collega.

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