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Sabato, 27 Aprile 2024
Economia

Pignoramenti sui conti correnti: come stanno davvero le cose

Per chiarire la notizia sui pignoramenti dei conti correnti è dovuto intervenire lo stesso premier Giuseppe Conte che ha spiegato come con la nuova Manovra finanziaria vi sarà una equiparazione sulla riscossione tra sistema nazionale e locale

Il percorso parlamentare della manovra 2020 ha incontrato numerose polemiche riguardo la modifica del sistema di riscossione degli enti locali, prevista nel disegno di legge di bilancio.

Un dibattito su cui è dovuto intervenire il premier Giuseppe Conte per denunciare alcune mistificazioni compiute da alcuni quotidiani e da alcuni politici che hanno disinvoltamente parlato di "Unione sovietica fiscale" in merito al pignoramento dei conti correnti nel caso di mancanti pagamenti delle multe e delle presunte ganasce fiscali per i ritardi su Imu e Tasi.

Prima di tutto nel testo di legge non si parla di multe ma solo di tributi ed entrate patrimoniali degli enti locali. Inoltre, come spiega il presidente del consiglio Giuseppe Conte nella legge di bilancio è prevista semplicemente un'equiparazione tra sistema di riscossione nazionale e locale come peraltro richiesto da tempo da sindaci ed amministratori.

Pignoramento dei conti, cosa dice la riforma

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capirci di più analizzando la riforma della riscossione degli enti locali come previsto dall'articolo 96 inserito nel secondo capo del disegno di legge bilancio in discussione in Parlamento.

riforma riscossione enti locali manovra 2020-2

Come si legge nei commi dell'articolo, "i soggetti legittimati sulla base del titolo esecutivo" possono procedere ad espropriazione forzata "con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva".

In sostanza nel caso i cittadini si trovino in debito verso i Comuni o altri enti locali, ad esempio con i pagamenti delle tasse locali come Imu e Tasi, possono vedersi pignorati i conti correnti o le ganasce fiscali all'autovettura, ma non prima di una serie di adempimenti come la concessione di una rateizzazione del debito.

Maggiori delucidazioni si possono trarre dalla nota di lettura pubblicata dal Senato, ma in estrema sintesi la norma incrementa i poteri di riscossione degli enti locali che inoltre potranno accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe Tributaria.

"Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata che informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore. Il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano l’attività di riscossione coattiva".

Nel testo si leggono inoltre alcune limitazioni alla riscossione coatta.

"Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l’atto di accertamento esecutivo è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di 120 giorni per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive è ridotto a 60 giorni.

Inoltre su richiesta del debitore è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, ma "a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà".

L'ente creditore o il soggetto affidatario della riscossione può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.

Pignoramento dei conti correnti: come funziona la riforma

Fino ad oggi Comuni ed enti locali dovevano seguire le regole dell’ingiunzione fiscale regolata dal Regio decreto del 1910. Un iter in due passaggi in cui si sollecitava il pagamento chiedendo una giustificazione del ritardo prima dell'emissione della cartella esattoriale.

Ora con la riforma della riscossione enti locali prevista dal disegno di Legge di Bilancio 2020 i due passaggi vengono riunificati rendendo gli accertamenti subito esecutivi, come quelli dell'Agenzia delle Entrate.

Come nel caso del Fisco statale, gli enti locali potranno attivare pignoramenti dei conti ed espropri, ma anche il fermo amministrativo dei beni e l’ipoteca per il recupero di tributi locali come Imu e tassa rifiuti e le entrate patrimoniali, come i canoni di affitto di immobili o spazi pubblici. I provvedimenti diventano immediatamente esecutivi dopo 9 mesi dall'atto se il contribuente non regolarizza la propria posizione o non fa ricorso: gli enti locali potranno infatti richiedere il pignoramento del conto corrente​ dopo i tre mesi successivi alla notifica di mancato pagamento, ma l'operazione resterà sospesa per sei mesi.

Un tema che ha generato confusione è il pignoramento dei beni in caso di mancato pagamento delle multe, ma le contravvenzioni sono escluse dal provvedimento poiché le disposizioni in esame non incidono sul codice della strada e le multe sono esplicitamente escluse nel testo.

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