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Sabato, 27 Aprile 2024
Economia Italia

Tasse prima, regali poi: occhio alle scadenze fiscali di Dicembre

Prima della fine dell'anno (e prima di fare i conti degli ultimi risparmi) occorre dare un'ultima occhiata al calendario fiscale per non dimenticare le ultime scadenze fiscali del 2018. A Dicembre vi sono poi pesanti incombenze: eccole nel dettaglio

In vista delle festività di fine anno è bene tenere in considerazione anche il calendario delle scadenze fiscali prima di mettere mano al portafogli. Dicembre è infatti tra i mesi più caldi e densi di scadenze e adempimenti per contribuenti e professionisti:

A Dicembre infatti vi sono poi pesanti incombenze come il saldo IMU e TASI, il versamento dell’acconto IVA e il pagamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione che fanno data dal primo giorno del mese.

Ora vediamo nel dettaglio tutti gli adempimenti per i contribuenti

Lunedì 3 Dicembre 2018

I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° novembre. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.

Venerdì 7 Dicembre 2018

I contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-bis" ma che non sono riusciti a saldare le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 e intendono regolarizzare aderendo alla definizione agevolata prevista dal Dl 119/2018 ("rottamazione-ter") devono provvedere al pagamento delle somme scadute.

I contribuenti che intendono avvalersi della "definizione agevolata delle controversie tributarie" (articolo 6, Dl 119/2018) relative a somme iscritte a ruolo, oggetto di "rottamazione-bis", devono provvedere al pagamento degli importi scaduti nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Lunedì 17 Dicembre 2018

I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di novembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di ottobre).

I commercianti al minuto e assimilati, nonchè gli operatori della grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese dinovembre per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Ultimo giorno utile per effettuare l’annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di novembre. Sul documento vanno indicati i numeri delle fatture, l’imponibile complessivo e l’ammontare dell’Iva complessiva distinto per aliquota.

I contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di novembre, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. 

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.

Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 novembre dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di novembre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, nonché le somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente. Inoltre devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di novembre , ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Inoltre devono versare l'acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell’anno 2018.

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di novembre.

Banche, Sim e altri intermediari autorizzati devono versare, tramite modello F24, l’imposta sostitutiva applicata nel mese di ottobre sulle plusvalenze.

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni, devono versare, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, la “Tobin Tax” per quelle effettuate nel mese precedente.

Gli intermediari finanziari devono versare l'acconto dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari.

Le banche e Poste italiane Spa devono versare la ritenuta dell'8% operata sui bonifici effettuati dai contribuenti, nel mese di novembre, a favore dell’esecutore dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica degli immobili che danno diritto a detrazioni d’imposta. 

I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro.

Mercoledì 19 Dicembre 2018

Le società di gestione accentrata (articolo 80 del Tuf) alle quali sia stata conferita delega per il versamento delle imposte sulle transazioni finanziarie, devono versare la “Tobin Tax” per le operazioni effettuate fino al 30 novembre, I modelli F24 con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. 

Giovedì 20 Dicembre 2018

Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di novembre, nonchè degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di ottobre.

I condomini in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2018 per prestazioni relative a contratti di appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 30 novembre 2018 devono versare tali somme tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Giovedì 27 Dicembre 2018

I contribuenti Iva, soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento, sia mensili che trimestrali, devono provvedere al versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2018. 

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica all'Agenzia delle dogane, mediante il servizio Edi, ovvero all'Agenzia delle entrate, gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di novembre.

Lunedì 31 Dicembre 2018

I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° dicembre.

locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate, che hanno scelto il regime della cedolare secca, devono regolarizzare, mediante ravvedimento, il versamento della seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva dovuta a titolo di acconto per l'anno 2018

Gli eredi delle persone decedute tra l'1 marzo e il 30 giugno 2018 devono provvedere alla presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi per conto del de cuius e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

Gli eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018 che presentano le dichiarazioni per conto del de cuius devono provvedere al versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione, e dell’Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 16 giugno 2018.

I contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati e dell'Irap (modelli 730/2018, Redditi Persone fisiche 2018, Redditi SP 2018 e Irap 2018), devono regolarizzare, mediante ravvedimento, il versamento della seconda o unica rata  di acconto Irpef e Irap relativo all'anno 2018, non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 30 novembre 2018, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo. 

I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono inviare, per via telematica, una comunicazione all’Agenzia delle entrate contenente i dati dei pensionati 

Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di novembre relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre 2018

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di novembre 2018, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

I commercianti al minuto e assimilati che intendono optare, a partire dal 1° gennaio 2019, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, devono esercitare l'opzione tramite apposito servizio on line sul sito dell'Agenzia

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono comunicare all'ufficio Siae e all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, competenti per domicilio fiscale, l'opzione per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.

I soggetti che percepiscono provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, devono presentare ai committenti, preponenti o mandanti, la dichiarazione con i dati identificativi del percipienti stessi 

Coloro che sono autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale devono provvedere al versamento della sesta rata bimestrale dell'imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018, tramite modello F24.

I soggetti passivi Iva, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, che intendono esercitare l’opzione (o la revoca) per il Gruppo Iva con effetto a decorrere dal secondo anno successivo, devono presentare la “Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva”.

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