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Martedì, 19 Marzo 2024
Economia

Buoni fruttiferi postali, il "brutto pasticcio" sui rimborsi

Il caso dei buoni postali fruttiferi emessi a decorrere da luglio 1986, la cui riscossione non rispecchia le caratteristiche indicate dietro al buono. Facciamo chiarezza: tutte le indicazioni per i risparmiatori

Alla scadenza del buono fruttifero postale alcuni risparmiatori hanno incassato interessi non corrispondenti a quelli indicati nel retro del buono. Un "brutto pasticcio di Poste italiane": così lo definisce l'Unione nazionale consumatori (Unc). Ma di cosa si tratta? Cerchiamo di fare chiarezza. I buoni fruttiferi postali sono prodotti di investimento finanziario: insieme ai libretti di risparmio postale, costituiscono il cosiddetto risparmio postale. Si presentano sia nella forma tradizionale cartacea, sia in quella dematerializzata, ovvero come registrazioni contabili di un credito in favore del titolare nei confronti dell'Emittente. Sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), società di proprietà dello Stato italiano e sono collocati in esclusiva da Poste Italiane.

Buoni fruttiferi postali: cosa fare per calcoli sbagliati sugli importi

In questo caso specifico, parliamo dei buoni postali fruttiferi emessi a decorrere da luglio 1986: nonostante riportino sul retro un chiaro prospetto degli interessi maturati dalla data di emissione, "Poste Italiane si ostina in relazione a ciascun buono fruttifero a rimborsare con un importo inferiore a quello spettante, sebbene l’intestatario non abbia mai ricevuto alcuna comunicazione sul presunto diverso rendimento dei titoli sulla scorta delle condizioni contrattuali originariamente sottoscritte e unilateralmente modificate". E' quanto sostiene l'avvocato Saverio Cuoco, a seguito della recente decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario sul ricorso proposto da una risparmiatrice difesa dall’Unione Nazionale Consumatori Calabria contro Poste Italiane, che stabilisce quanto già in precedenza sia la Cassazione che prima ancora la Corte Costituzionale, hanno sancito e cioè che i buoni fruttiferi postali equivalgono a dei veri e propri contratti stipulati con gli utenti.

"Pertanto, agli intestatari vanno riconosciuti gli importi originariamente pattuiti, che Poste Italiane continua a sottrarre indebitamente", continua l'avvocato dell'Unc. In tal senso anche l’ultima decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario ottenuta lo scorso 22 ottobre 2019 dall’avvocato Cristina Latella - legale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria - su ricorso di una signora reggina che in soli sette mesi si è vista riconosciuta quanto spettante, sul presupposto che i beneficiari hanno diritto a "che Poste Italiane provveda al rimborso del buono postale applicando le condizioni previste nella stampigliatura originaria relativamente all'intero trentennio, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi".

Ma andiamo con ordine. Con una sentenza del febbraio 2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che le Poste avevano tutto il diritto di variare i tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali tramite decreto ministeriale e in maniera retroattiva. In particolare, la sentenza si riferisce ai buoni trentennali emessi prima del 1986, i cui tassi di rendimento sono stati abbassati con DM del 13 giugno 1986. Successivamente, questa disposizione è stata abrogata nel 1999: pertanto, da questa data in poi, il tasso di rendimento dei buoni postali emessi non può più essere variato e mentre i possessori di buoni fruttiferi postali emessi prima del 1986 sicuramente incontrano delle difficoltà nel far valere le proprie ragioni, gli investitori che hanno acquistato buoni fruttiferi postali tra il 1986 e il 1999 hanno ottime possibilità, ricorrendo all’arbitro bancario e finanziario, di ottenere rimborsi sugli interessi non riconosciuti da Poste Italiane.

Buoni fruttiferi postali, il "brutto pasticcio" sui rimborsi: cosa fare per i calcoli sbagliati

I risparmiatori interessati sono quelli che hanno sottoscritto buoni postali fruttiferi prima del 1999 e precisamente chi ha investito in buoni fruttiferi dopo il primo luglio 1986. Il perché lo spiega l'avvocato Cristina Latella dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria: "Dopo l'entrata in vigore del decreto le Poste avrebbero dovuto emettere buoni della serie Q. Ma per un po' di tempo hanno continuato a utilizzare vecchi moduli delle serie O e P che indicavano tassi superiori ma di fatto non più applicabili. La legge consentiva alle Poste di utilizzare, fino a esaurimento, solo i buoni della serie P (e non quelli della serie O) a patto però che l'impiegato apponesse due timbri, uno sul fronte e uno sul retro".

Per capire se ci sono possibilità di ricorrere all'Arbitro bancario e finanziario o in via giudiziaria bisogna rispolverare il vecchio buono fruttifero e leggere con attenzione:

  • La data di emissione: se è anteriore al primo luglio 1986, le possibilità sono scarse;
  • se la data è posteriore, verificare la serie. Se è "O" è molto probabile che, in caso di contenzioso, l'arbitro bancario finanziario dia ragione al risparmiatore;
  • se la serie è "P" bisogna verificare che siano stati apposti i due timbri: "P-Q" sul fronte e la tabella di tutti i nuovi rendimenti della serie Q, di tutti i trent'anni.

I rendimenti dei buoni fruttiferi postali degli anni Ottanta erano molto alti perché collegati all'inflazione, per cui fare questo controllo potrebbe consentire di recuperare cifre importanti. In ogni caso il consiglio, prima di agire, è sempre quello di rivolgersi a un professionista che conosca a fondo la materia. Anche chi ha ottenuto il rimborso di tali buoni negli ultimi dieci anni può richiedere la differenza spettategli.

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