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Sabato, 27 Aprile 2024
Vaccinarsi conviene

La quarantena per l'Inps non è più malattia

Niente indennità di malattia 2021 per lavoratori in quarantena, penalizzati anche i lavoratori fragili. E con i 14 giorni di assenza i non vaccinati rischiano di perdere metà stipendio (i vaccinati un po' meno)

Assentarsi dal lavoro perché costretti alla quarantena dopo un contatto stretto con una persona positiva al coronavirus non sarà più coperto dall'Inps con l'indennità da malattia. La doccia fredda arriva con il messaggio 2842 protocollato dall'istituto nazionale di previdenza che spiega le novità riguardo l’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena introdotta dall'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18.

Nonostante l'indennità sia prevista dalla legge (comma 1 articolo 26 del Dl n.18 del 17 marzo 2020), l’istituto di previdenza spiega che Governo e Parlamento non hanno previsto i relativi finanziamenti e l’indennità non potrà essere erogata non solo per i prossimi mesi, ma non arriveranno i rimborsi neppure per gli eventi avvenuti nell’anno in corso.

L'Inps ha sottolineato che invece sono state avviate le attività necessarie per valutare i certificati medici per pagare le prestazioni dovute per il 2020, mentre per il 2021 mancherebbero nuove risorse. In poche parole chi finirà per subire il provvedimento di quarantena dopo un contatto a rischio rischia di perdere più della metà dello stipendio se non lavorerà in smart working poiché dovrà rimanere in isolamento per quattordici giorni (oppure con la presentazione di un tampone negativo sette giorni per i vaccinati e dieci giorni per i non vaccinati).

Pertanto: 

  • la quarantena sarà riconosciuta dall'Inps come malattia solo per il 2020 e solo con certificato medico e fino alla fine delle risorse riconosciute pari a 663,1 milioni di euro;
  • nel 2021 la quarantena non sarà riconosciuta come malattia dall'Inps;
  • restano ovviamente coperti dalle tutele ordinarie gli eventi certificati come malattia da Covid 19.

Stop equiparazione a ricovero per i fragili

Tra le novità che trovano posto tra i chiarimenti dell'Inps vi è anche la tutela dei cosiddetti lavoratori "fragili" (comma 2, art. 26 del decreto-legge n. 18/2020), che invece è stato rifinanziato anche per l’anno 2021 con 282,1 milioni di euro: per loro la prestazione in caso di quarantena verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021.

In particolare "ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dal medico attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita" il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Sarà invece possibile - sempre per i lavoratori fragli - ricorrere fino al 31 ottobre 2021 allo smart working. La prestazione lavorativa in modalità agile potrà essere svolta anche "attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

Pertanto, nei limiti degli stanziamenti previsti, l'Inps riconoscerà ai lavoratori dipendenti il trattamento assicurativo:

  • per l’anno 2020, sia in relazione al codice evento MV6 (quarantena) che al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”)
  • solo per il primo semestre dell’anno 2021 al solo codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”).

Eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate saranno recuperate dall'Inps col conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati.

Quando si finisce in quarantena

Utile pertanto ricordare gli ultimi dettami quanto alla classificazione dei contatti a rischio che obbligano alla quarantena. Non si viene sottoposti alla quarantena:

  • se vaccinati e si ha un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • se vaccinati e ci si trova in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o in viaggio con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • se vaccinati e si fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 impiegando le prescritte misure anti contagio;
  • se vaccinati e si viaggia su un aereo in cui è presente un caso covid. Ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

Meno giorni di quarantena per i vaccinati dopo un contatto a rischio 

norme per quarantena-2

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