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Lunedì, 29 Aprile 2024
La nuova misura

L'assegno di inclusione fino a 10.920 euro e gli sgravi per chi assume i beneficiari

La nuova misura è entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 al posto del reddito di cittadinanza: la platea è di oltre 737mila nuclei familiari. Come funziona l'esonero totale o parziale per i datori di lavoro

Lunedì 1° gennaio 2024 è entrato in vigore l'assegno di Inclusione (Adi): insieme al supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), partito lo scorso primo settembre, sostituisce il reddito di cittadinanza. Si tratta di una misura messa a punto dal governo Meloni, rivolta ai nuclei familiari che includono almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Come annunciato dalla ministra del lavoro Marina Elvira Calderone, spetta anche ai soggetti inseriti in un percorso di protezione dalla violenza di genere. Può arrivare fino a un massimo di 10.920 euro.

Il nuovo assegno è condizionato - deve cioè rispettare alcuni precisi requisiti, ad esempio sotto il profilo di cittadinanza, soggiorno e residenza o della condizione economica -, ed è subordinato all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. C'è un limite di reddito: il sussidio è riconosciuto ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 9.360 euro (valore che cresce nel caso di nuclei familiari con minorenni), ma a differenza del reddito di cittadinanza non sono previsti solo requisiti patrimoniali e di reddito. Le persone "occupabili" con un'età compresa tra 18 e 59 anni sono ora escluse dal beneficio, anche se hanno una situazione finanziaria precaria.

Per i datori di lavoro che assumono i beneficiari del nuovo sussidio sono previsti dei maxi sgravi contributivi. Una circolare dell'Inps dello scorso 29 dicembre ha chiarito alcuni dettagli per l'attivazione degli sgravi in questione: per i datori di lavoro che stipulano un contratto a tempo indeterminato con un percettore dell'assegno di inclusione, infatti, è previsto un taglio dei versamenti all'Inps del 100%. "Al fine di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari delle predette misure, il decreto legge n. 48/2023 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Adi o del Sfl", si legge nella circolare.

Nel dettaglio, l'articolo 10, comma 1, prevede che ai datori di lavoro privati venga riconosciuto per ogni lavoratore, per massimo 12 mesi, "l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".

L'esonero del 100% riguarda i datori di lavoro privati che assumono "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato" una persona che riceve l'assegno di inclusione. L'esonero è riconosciuto solo ai datori di lavoro che inseriscono l'offerta di lavoro nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl). L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nel limite di 24 mesi. Inoltre, per chi assume i beneficiari con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 4mila euro su base annua.

L'esonero contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi quelli del settore agricolo. Le agevolazioni non si applicano, invece, per le assunzioni effettuate dalla pubblica amministrazione. Un contributo del 30% della decontribuzione massima, inoltre, sarà riconosciuto a chi effettua una mediazione, come per esempio le agenzie interinali. In questo caso, il contributo per la mediazione è di 2.400 euro per un'assunzione a tempo indeterminato e di 1.200 euro per una a termine.

L'esonero contributivo, quindi, spetta per le assunzioni con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o con un contratto di apprendistato, e per le assunzioni con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, di soggetti beneficiari dell'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro. È riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in tempo indeterminato: le assunzioni/trasformazioni devono decorrere dal 1° gennaio 2024. 

L'incentivo in questione non spetta per i rapporti di lavoro intermittente, né per le prestazioni di lavoro occasionale. Spetta, invece, anche per le assunzioni a scopo di somministrazione e per "i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro". Lo sconto dovrà essere restituito se il lavoratore verrà licenziato nei successivi 24 mesi, a meno che non si tratti di un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Con l'esonero al 100%, la soglia massima di sconto della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro. Con l'esonero al 50%, la soglia massima di sgravio della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è di 333,33 euro.

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