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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca Italia

Biotestamento, ecco come scriverlo aspettando il registro nazionale

Dove scrivere il biotestamento, quando costa e come nominare il fiduciario: tutte le informazioni sulle disposizioni previste dalla normativa sul testamento biologico

E' entrata in vigore la legge sul biotestamento: la legge sul "testamento biologico" ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

La legge numero 219/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 12 del 16 gennaio 2018 prevede l’introduzione della disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento, acronimo DAT, con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità.

In previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, ognuno da oggi può esprimere le proprie indicazioni in merito alla accettazione o rifiuto di accertamenti diagnostici; scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.

Ad esempio la nutrizione e la idratazione artificiale possano essere rifiutate.

Chi può fare le DAT?

Qualunque persona che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere.

Come fare le DAT?

E' possibile sottoscrivere le disposizioni anticipate di trattamento tramite atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata dal notaio, scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.
L'atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto. 

E' possibile di stipulare l’atto in presenza di due testimoni ma anche manifestare le DAT attraverso una videoregistrazione.

Occorre una preventiva consultazione con un medico affinché la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni sulle conseguenze delle proprie scelte.

In qualunque momento si possono revocare o modificare le DAT

  • utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate
  • o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.

La Dat viene pubblicata

  • nel registro comunale (ove già istituito)
  • In un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della DAT ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia.

La legge 219 prevede solo registri regionali: se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive si rischia di non conoscere le DAT. A tal fine la legge di Bilancio per il 2018 stanzia 2 milioni di euro per un registro nazionale. L'associazione dei notai ha quasi ultimato un registro nazionale – non accessibile al pubblico per motivi di privacy e senza costi per lo Stato – consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane.

Biotestamento, il ruolo del fiduciario

La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui

  • Appaiano palesemente incongrue
  • Non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
  • Siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.

L’art 3, comma 5, della legge prescrive che in caso di contrasto tra fiduciario e medico la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.

Il fiduciario può non accettare l’incarico (che prevede una sottoscrizione delle DAT per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente. In ogni caso potrebbe essere opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l’incarico.

In qualsiasi momento il fiduciario può essere modificato, senza obbligo di motivazione nelle stesse forme in cui lo ha nominato.

In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.

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