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Domenica, 28 Aprile 2024
Referendum

Referendum, come cambia il Senato se passa la riforma

Il nome resta lo stesso, Senato della Repubblica, ma elezione composizione, vocazione e funzionamento vengono completamente rivoluzionati dalla riforma costituzionale targata Renzi. Le novità in pillole

Ci siamo. Mancano poche ore al giorno del referendum costituzionale, fissato per domani 4 dicembre. Gli italiani saranno chiamati ad approvare la riforma fortemente voluta dal presidente del Consiglio Matteo Renzi. In queste settimane molto si è scritto (noi per primi) sui vari aspetti del ddl Boschi. Oggi, a poche ore dal voto, abbiamo deciso di tornare sul tema centrale della riforma: ovvero le possibilità novità introdotte a Palazzo Madama se dovesse vincere il Sì. Insomma, come sarà il nuovo Senato? Cominciamo col dire che il nome resta lo stesso, Senato della Repubblica, ma elezione composizione, vocazione e funzionamento vengono completamente rivoluzionati dalla riforma costituzionale targata Renzi.

IL SENATO DEI 100 - I senatori non saranno più eletti direttamente ma indirettamente. Il numero dei componenenti, innanzi tutto: scendono dagli attuali 315 (più i senatori a vita) a 100: 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 senatori di nomina presidenziale. Si tratta, questi ultimi, degli attuali senatori a vita che ora diventano 'a tempo': dureranno solo 7 anni, tanti quanti il Capo dello Stato che li ha nominati e non potranno essere confermati per un secondo mandato. A questi si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica, che al termine del loro mandato al Colle diventano senatori a vita e di diritto, salvo rinuncia. Il numero complessivo di senatori potrà dunque variare, da un minimo di 100 a poco più. I 95 senatori saranno ripartiti tra le Regioni in base al loro peso demografico e ciascuna Regione dovrà esprimere un sindaco. Nessuna Regione potrà avere meno di due senatori (un sindaco e un consigliere regionale).

UNA CAMERA DELLE AUTONOMIE - Camera e Senato hanno funzioni differenti. Alla Camera spetta la titolarità del rapporto di fiducia, la funzione di indirizzo politico, il controllo dell'operato del governo. Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali nazionali ma si occuperà anche di Europa e di politiche comunitarie; avrà il ruolo di controllore delle politiche pubbliche e di controllo della pubblica amministrazione. Al Senato spetterà il compito di eleggere due giudici della Corte costituzionale.

L'ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO - Sarà eletto dal Parlamento in seduta comune, spariscono invece i grandi elettori, espressione delle realtà territoriali (oggi il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune più 58 rappresentati regionali).

IL PRESIDENTE DEL SENATO - In virtù della nuova funzione del Senato, il suo presidente non è più la seconda carica dello Stato, colui che in caso di necessità svolge le funzioni del Presidente della Repubblica. Questo ruolo viene assunto dal presidente della Camera e il numero uno di Palazzo Madama diventa la terza carica dello Stato.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA - Il Senato mantiene competenza legislativa generale solo in alcuni ambiti: leggi costituzionali, leggi elettorali, materie comunitarie e trattati Ue, referendum popolari, minoranze linguistiche, normative relative ai territori. La funzione legislativa ordinaria e in via generale è esercitata dalla sola Camera dei deputati, ma ogni disegno di legge approvato da Montecitorio viene trasmesso al Senato che, entro 10 giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, ha la facoltà di esaminarlo e proporre entro i 30 giorni successivi, modifiche del testo, sulle quali la Camera si pronuncerà in via definitiva (potere di richiamo). Se le leggi riguardano i poteri delle Regioni, per respingere le modifiche l'aula di Montecitorio dovrà farlo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato può intervenire senza la richiesta di un terzo dei suoi componenti sulle leggi di bilancio e sul rendiconto dello Stato; in questo caso ha a disposizione solo 15 giorni di tempo per deliberare eventuali proposte di modifica. E' in ogni caso la Camera a pronunciarsi definitivamente, anche prescindendo dai rilievi del Senato.

NIENTE STIPENDIO AD HOC PER I SENATORI - L'indennità viene abolita per i senatori, che mantengono lo stipendio da sindaco o da consigliere regionale. L'art.122 della riforma affida a una legge dello Stato il compito di fissare l'importo della retribuzione dei consiglieri regionali, il tetto massimo sarà lo stipendio dei sindaci capoluogo di Regione. Via l'indennità, per i senatori resta comunque confermata la diaria ed il rimborso spese per l'esercizio del mandato. Per quanto riguarda la gestione del personale, la riforma introduce il ruolo unico dell'amministrazione, tra Camera e Senato (ruolo unico dei dipendenti del Parlamento), con servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali.

Referendum, Renzi e Zagrebelsky nel salotto di Mentana

L'IMMUNITA' PER I NUOVI SENATORI - L'immunità parlamentare viene confermata per tutti i senatori , come per i deputati. Non potranno dunque essere arrestati o sottoposti a intercettazioni senza l'autorizzazione del Senato. Confermata anche l'assenza del vincolo di mandato (art.67): significa che i senatori rappresentano la nazione, come i deputati, non l'organo che li ha eletti.

SENATO A COMPOSIZIONE MUTEVOLE - La durata del mandato dei sentori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Ne consegue che ci saranno continue elezioni per il Senato, legate allo scioglimento dei consigli regionali, e che l'assemblea di Palazzo Madama non sarà mai sciolta completamente, né ogni 5 anni, come la Camera, né in via anticipata, ma sarà periodicamente rinnovata. Ancora, il Senato potrebbe cambiare maggioranza politica anche più volte nel corso della stessa legislatura.

SENATORI ANCHE A 18 ANNI - Si abbassa l'età necessaria per eleggere ed essere eletti senatori. Basta aver compiuto 18 anni per essere eletti e per votare i rappresentati al Senato. Fino ad ora l'età richiesta per elegggere un senatore era di 25 anni, 40 l'età minima per presentarsi come candidato.

LA LEGGE ELETTORALE DEL NUOVO SENATO - Dopo una lunga battaglia politica condotta dalla minoranza Pd in sede di esame della riforma, il testo recepisce l'accordo a cui si è giunti sull'elezione dei nuovi senatori. Si stabilisce così un principio generale, in base al quale i futuri senatori saranno eletti "in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi", tenendo conto del voto diretto dei cittadini, e si rimanda il tutto ad una prossima legge ordinaria da varare entro 6 mesi dall'approvazione della riforma. Sarà questa legge che stabilirà le precise modalità del voto. Non esistono ancora formule stabilite né tantomeno schede già approntate, non sapendo se si sceglierà la strada dell'indicazione diretta sulla scheda oppure un listino ad hoc, o altro. Sulla "conformità delle scelte" dei cittadini esiste però la proposta Chiti già depositata, che suddivide il territorio delle Regioni in tanti collegi quanti sono i senatori da eleggere; in ogni collegio può essere presentato un solo candidato per ciascuna lista; sulla base dei voti si definirà quindi la graduatoria interna a ciascuna lista. Con questo ddl l'elettore riceverà il giorno delle elezioni due schede: una per il rinnovo del consiglio regionale, l'altra per i senatori attribuiti alla regione, che se eletti saranno anche consiglieri regionali. Nel frattempo ed in attesa della nuova legge, varranno le disposizioni transitorie così come stabilite dall'art.39. In base a queste norme "ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori". Saranno dunque inizialmente i consiglieri regionali a votare e scegliere i colleghi da mandare a Palazzo Madama in qualità di senatori.

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