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Venerdì, 26 Aprile 2024
L'obbligo vaccinale

I sanitari no vax spostati o demansionati: la stretta nel nuovo decreto Draghi

L'obbligo vaccinale riguarda tutto il comparto degli operatori sanitari, farmacisti compresi. In caso di sospensione "non è dovuta la retribuzione", si legge nella bozza del Dl,

Si annunciano tempi duri per i sanitari no vax.  Il decreto legge sul tavolo del Cdm introduce norme severe per chi rifiuta di sottoposto al vaccino anti-Covid. Nel testo del dl si legge che "la vaccinazione costituisce requisito essenziale all'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati". E dunque, "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2". Tutti i lavoratori del comparto sanitario dunque dovranno fare il vaccino anti-Covid, farmacisti compresi.

Covid, i sanitari no vax spostati o demansionati

La vaccinazione è obbligatoria, si legge nel testo, ma "può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale". Quanto un dipendente non risulta vaccinato, nonostante l'obbligo di sottoporsi a somministrazione, "l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2".

Il datore di lavoro "adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori", ma "con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio". Per i sanitari non vaccinati dunque scatta lo spostamento o il demansionamento. "Quando l'assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione (…)  non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato". La sospensione, specifica il decreto, "mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021".

Scudo penale e obbligo vaccinale, delusione dei medici

Delusione da parte dei medici per il nuovo dl, al vaglio del Consiglio dei ministri, in merito allo 'scudo penale' e all'obbligo vaccinale: "È incompleta e insufficiente la tutela penale per i professionisti, che hanno operato in un contesto straordinario. E poco incisive anche le norme sull'obbligo vaccinale" spiega il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli.

"Se il decreto legge sarà approvato nei termini delle bozze che stanno circolando - sottolinea - non possiamo nascondere un pò di delusione"

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